Decreto Presidente Repubblica del 1987 numero 33 art. 34


La nomina e le gestioni del cassiere e del consegnatario del
Fondo edifici di culto sono regolate dalle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.
Il cassiere provvede anche alla custodia dei titoli mobiliari di
proprietà del Fondo edifici di culto.
Il direttore generale degli affari dei culti può disporre il
deposito dei titoli medesimi presso un istituto bancario di diritto
pubblico o una banca di interesse nazionale.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 1987 numero 33 art. 34"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti