Decreto Presidente Repubblica del 1987 numero 33 art. 29


Chiunque abbia in concessione o in uso, anche di fatto, edifici
di culto o altri immobili in cui si trovino arredi sacri, mobili,
preziosi e comunque beni di interesse storico, bibliografico,
archivistico, artistico, archeologico o monumentale di proprietà del
Fondo edifici di culto risponde della diligente custodia e
conservazione degli stessi.
Copia dei registri inventari di tali beni è conservata dal
Ministero dell'interno, dalla prefettura e dall'ufficio
dell'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali competenti
per territorio.
Le variazioni da effettuare, per qualsiasi motivo, nei registri
inventari sono comunicate alle suindicate amministrazioni.

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