Decreto Presidente Repubblica del 1987 numero 33 art. 23


Le quote di cui all'art. 47, comma secondo, della legge sono
utilizzate dallo Stato a norma dell'art. 48 della legge secondo
criteri e priorità stabiliti entro il 30 settembre di ogni anno dal
Consiglio dei Ministri, udite le competenti commissioni parlamentari.

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