Decreto Presidente Repubblica del 1987 numero 33 art. 22


Le amministrazioni competenti provvedono ad emanare le
disposizioni di attuazione dell'art. 47, commi secondo e terzo, della
legge in relazione alle diverse modalità previste dalle leggi
relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché le
modalità di versamento delle somme previste dai commi quarto e quinto
del medesimo articolo.

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