Talvolta non risulta possibile osservare le forme minutamente previste dalla legge per i testamenti ordinari. Si pensi ad eventualità nelle quali ricorrere al notaio non sia agevole: più che a ipotesi quali lo scoppio di una pestilenza (fortunatamente caso improbabile almeno nel nostro Paese) si pensi a calamità quali un nubifragio o un'inondazione. Ecco perché la legge prevede la possibilità di fare ricorso in certe ipotesi a forme meno stringenti, connotate da formalità di rango inferiore. Essi sono infatti ricevuti da persone che rivestono determinate cariche (quali il pretore, il conciliatore, il sindaco, un ministro di culto, il comandante di nave o di aeromobili, un ufficiale, un cappellano militare, ecc.). Si può trattare anche del notaio che tuttavia viene ad operare con forme semplificate
nota1.
I testamenti speciali sono di tre specie distinte: testamenti redatti in occasione di malattie contagiose o calamità pubbliche o infortuni (artt.
609 e
610 cod.civ.), testamenti in navigazione marittima o aerea (artt.
611 ,
616 cod.civ.), testamenti dei militari o assimilati (i quali si trovino in zone di operazioni belliche ovvero siano prigionieri del nemico: artt.
617 e
618 cod.civ. ).
Questi testamenti presentano, in genere, il carattere della precarietà, perdendo efficacia una volta che siano decorsi tre mesi a far tempo dalla cessazione della causa che costituisce il presupposto dell'operatività di essi
nota2.
Note
nota1
Conforme Capozzi, Successioni e donazioni, t.1, Milano, 1983, p.456.
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Cfr.Bianca, Diritto civile, vol.II, Milano, 1985, p.588. La specialità infatti "deriva dalla sussistenza di particolari circostanze che rendono difficoltoso il ricorso alle forme ordinarie di testamento e riguarda sia la forma che l'efficacia del testamento" (Palazzo, Le successioni, t.2, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2000, p.901).
top2Bibliografia
- BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
- CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983