Il testamento segreto



L'art. 604 cod.civ. prevede la figura del testamento segreto. Esso consta di due elementi. In primo luogo la scheda testamentaria (appellata "testamento" dall'art. 604 cod. civ.) che può essere predisposta dal testatore o da altro soggetto, costituita da uno o più fogli. Su detta scheda sono riportate per iscritto le ultime volontà del testatore. Viene inoltre in esame un atto di ricevimento (tale qualificato dal III comma dell'art. 605 cod.civ.). Mediante quest'ultimo il notaio dà atto che il testatore, alla presenza di due testimoni, gli ha consegnato di persona la scheda dichiarandogli che nella stessa sono scritte le sue volontà testamentarie.

Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell'atto di ricevimento. Chi non sa o non può leggere non può pertanto fare testamento segreto nota1.

Perché questa speciale forma di testamento sia qualificata come segreta è presto detto: il testatore può infatti tenere nascosto il contenuto delle sue disposizioni di ultima volontà, pur non potendo celare di aver fatto testamento.

Pur presentando in linea teorica notevoli vantaggi quali la riservatezza sopra citata nonché la certezza della data e della insottraibilità del documento, si tratta di una forma poco utilizzata nella prassi, probabilmente per la macchinosità riflessa dalla sua struttura. Il testamento segreto, come detto, è qualificato da una duplicità di elementi, distinti ancorchè collegati tra loro: la scheda compilata dal testatore e l'atto di ricevimento. Disputata è la natura giuridica della fattispecie in esame. Secondo un'opinione nota2 verrebbe in esame una dichiarazione consistente in una scrittura privata (la scheda, che può essere compilata tanto dal testatore quanto da un'altra persona) ed in un vero e proprio atto pubblico, vale a dire il verbale in forza del quale il notaio dà atto del ricevimento della scheda. La dichiarazione del testatore alla presenza dei testimoni il quale afferma che si tratta del proprio testamento farebbe per così dire da "ponte", da connessione tra la scheda ed il verbale.

Un'altra costruzione parla invece di atto pubblico complesso nota3, poiché non sarebbe dato di poter distinguere tra gli elementi predetti se non in senso meramente descrittivo: in realtà quello che conta e che vale a qualificare la figura è il verbale di ricevimento, come è provato dall'inessenzialità della autografia o della data (non tuttavia della sottoscrizione, ciò che comunque varrebbe a salvare la fondatezza della tesi della duplice natura) della scheda testamentaria.

Sottoporremo a separata disamina le formalità relative alla scheda testamentaria e quelle proprie dell'atto di ricevimento.

Note

nota1

Non occorre, dunque, come per l'olografo, che il testatore sappia anche scrivere, ma solamente che egli sappia o possa leggere, potendo così controllare che il contenuto della scheda eventualmente scritta da altri corrisponda effettivamente alla propria volontà ( cfr. Barbero, Nullità assoluta del testamento segreto dell'incapace di leggere e usucapione dei beni ereditari, in Foro it., 1941, vol.I, p.1222).
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nota2

E' l'opinione prevalente in dottrina: cfr. Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol. II, Milano, 1964, p.386 e Branca, Dei testamenti ordinari (artt.601-608), in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1986, p.121.
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nota3

Così Capozzi, Successioni e donazioni, t.1, Milano, 1983, p.452. In questa linea anche Cicu, Testamento, Milano, 1951, p.84, che sostiene la inscindibilità della scheda rispetto all'atto di ricevimento.
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Bibliografia

  • BARBERO, Nullità assoluta del testamento segreto dell'incapace di leggere e usucapione dei beni ereditari, Foro it., I, 1941
  • BRANCA, Dei testamenti ordinari (artt. 601-608), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1986
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • CICU, Testamento, Milano, 1951
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1964

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