Il testamento olografo



Il testamento olografo, che può essere qualificato come scrittura privata nota1, consta della scheda testamentaria integralmente manoscritta, datata, sottoscritta dal testatore (I comma art. 602 cod.civ. ). Esso corrisponde alla più agevole forma di espressione della volontà di chi desidera disporre per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Il requisito formale dell'olografia consiste puramente nella autografia, nell'indicazione della data e nella sottoscrizione: in questo senso è assai facile confezionare da sé, senza l'ausilio di alcuno, un testamento (nel senso, tuttavia, dell'insufficienza della semplice constatazione della sussistenza dei requisiti formali ai fini della qualificazione della scrittura in chiave di "testamento", cfr. Cass. Civ. Sez. VI-II, 25936/2021). Vi sono tuttavia anche alcuni aspetti negativi: si pensi alla possibile sottrazione, allo smarrimento, alla eventualità di una falsificazione della scheda testamentaria. Non sono, ovviamente, ammessi equipollenti: le copie, comunque eseguite, non possiedono pertanto alcun valore (Cass. Civ., Sez. II, 10171/2015).

Quale conseguenza della riferita natura di scrittura privata, secondo un'opinione, non potrebbe che seguire, quanto ad efficacia probatoria, l'applicazione degli artt. 2702 cod.civ., 214, 215 cod.proc.civ. nota2. Qualora vi fosse l'interesse a negare la autenticità del documento, sarebbe pertanto onere di colui che intendesse far valere un diritto dar conto della genuinità del testamento che fosse stato preventivamente disconosciuto.
Il principio, nel suo coordinamento rispetto a quello, destinato ad operare sul piano sostanziale, della prevalenza del testamento di data anteriore rispetto a quello più antico incompatibile (art. 682 cod.civ.) può nascondere insidie notevoli. Si pensi al caso di Tizio e di Caio, entrambi nominati eredi universali in forza di due distinti testamenti da parte del medesimo disponente. Disconoscere il testamento con il quale è stato nominato l'altro (pretendente) erede, diviene condizione essenziale per evitare che si formi un implicito riconoscimento in forza del quale quello stesso testamento possa essere utilizzato come scrittura comparativa allo scopo di giudicare dell'autenticità dell'altro ( Cass. Civ. Sez. II, 790/87). E' chiaro come questa costruzione presti il fianco a critiche ben fondate. A tacer d'altro diviene assai semplice per chi volesse impugnare il testamento sostenendone la falsificazione, semplicemente disconoscerlo, imponendo il gravoso onere di dar conto della genuinità di esso sulla parte avversa.
Per tale motivo si è fatto strada un differente orientamento, in base al quale chi nega l'autenticità dell'atto di ultima volontà dovrebbe addirittura proporre querela di falso (Cass. Civ. Sez. II, 3833/94 ), strumento che postula l'intervenuto riconoscimento della scrittura, a differenza del disconoscimento che, invece, è funzionale ad impedirlo ( Cass. Civ. Sez. II, 3849/79 ; Cass. Civ. Sez. II, 3371/75).
Le SSUU della Cassazione hanno tuttavia scelto una differente impostazione, che risulta assai più equilibrata sotto il profilo dell'onere probatorio. La genuinità del testamento può essere contestata da chi vi abbia interesse mediante la proposizione di una domanda giudiziale di accertamento negativo (Cass. Civ., Sez. Unite, 12307/2015). Colui che intende revocare in dubbio la genuinità della scrittura sarà pertanto gravato dall'onere di dar conto dei motivi posti a fondamento della propria domanda, provando cioè in maniera specifica i fatti che giustificherebbero la falsità del documento. Quali sono le conseguenze dell'utilizzo di un testamento da parte di colui che ne conosce la falsità? Al riguardo è stato escluso che possa configurarsi di per sé il reato di truffa, anche se altrettanto non si può dire per quanto attiene alla fattispecie criminosa di cui all'art. 485 c.p., che puniva (fino all'entrata in vigore del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7) l'utilizzo di un documento non genuino (cfr. Cass. Pen, Sez. V, 15666/2019).

Ciascun singolo requisito del testamento olografo (autografia, data, sottoscrizione) sarà oggetto di autonomo approfondimento.

Note

nota1

La natura di scrittura privata del testamento olografo è del tutto pacifica in dottrina: così per es. Allara, Principi di diritto testamentario, Torino, 1957, p.86 e Liserre, Formalismo negoziale e testamento, Milano, 1966, p.137. Piuttosto il problema può essere quello di distinguere tra mera lettera, semplice espressione di intenti (magari incartati nella forma di missiva indirizzata ad un destinatario) rispetto all'espressione di ultime volontà. In questo senso è possibile riferire da un lato della validità del c.d. testamento epistolare, ogniqualvolta sia reperibile una concreta volontà di disporre delle proprie sostanze dopo la morte, dall'altro della insignificanza di dichiarazioni non orientate all'attribuzione dei propri beni. In definitiva è questo l'elemento dirimente che conduce alla qualificazione della scrittura in chiave di testamento (Cass. Civ., Sez. II, 8490/12)
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nota2

Analogamente Cassisa, Sull'onere della prova della autenticità del testamento olografo, in Giust.civ., vol.I, 1956, p.1853 e Andrioli, Commento al codice di procedura civile, vol.II, Napoli, 1956, p.147.
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Bibliografia

  • ALLARA, Principi di diritto testamentario, Torino, 1957
  • ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, Napoli, 1954
  • CASSISA, Sull'onere della prova della autenticità del testamento olografo, Giust. civ., I, 1956
  • LISERRE, Formalismo negoziale e testamento, Milano, 1966

Prassi collegate

  • Quesito n. 147-2014/A, Canada (British Columbia) – successioni: patto di non pubblicare il testamento

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