Nel tempo che precede la morte del testatore l'atto di ultima volontà deve essere, per sua natura, mantenuto segreto. Una volta che siasi aperta la successione, è invece necessario che ne venga divulgato il contenuto per dar modo ad ogni interessato di venirne a conoscenza.
A questa esigenza provvede l'istituto della pubblicazione di quei testamenti che non siano già pubblici per loro natura (non lo sono il testamento olografo e quello segreto). Per il testamento pubblico si provvede alla semplice sottoposizione di esso alla formalità della registrazione dell'atto (inter vivos) con il quale si sancisce il passaggio dal fascicolo degli atti di ultima volontà alla raccolta degli atti tra vivi ed alla susseguente comunicazione
nota1.
Una più approfondita disamina verrà condotta trattando specificamente le varie forme di testamento.
Note
nota1
Si ritiene infatti che l'esigenza che il testamento sia portato a conoscenza (passi al "pubblico dominio") sia propria di tutte le forme testamentarie, anche se diverse sono le modalità con cui questo fine viene raggiunto in relazione alle diverse caratteristiche di ciascuna forma testamentaria: così Navarra, La pubblicazione dei testamenti, Milano, 1979, p. 12.
top1nota
Bibliografia
- NAVARRA, La pubblcazione dei testamenti, Milano, 1979
Prassi collegate
- Focus 1/2014, Pubblicazione e conservazione dei testamenti