Codice Civile art. 630


DISPOSIZIONI A FAVORE DEI POVERI

1. Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l' uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s' intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all' ente comunale di assistenza.
2. La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l' uso o il pubblico istituto non può o non vuole accettare l' incarico.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 630"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti