La presenza del testatore muto o sordo (espressione che sostituisce la precedente "sordomuto" per effetto dell'art.
1 della Legge 95/2006) impone al notaio la necessità di rispettare alcuni ulteriori accorgimenti (ai sensi dell'art
56 l.n.).
Per il
testamento pubblico del muto o sordo, deve essere applicato l'articolo
57 l.n., con l'aggiunta che nel caso il testatore non sia nelle condizioni di poter leggere l'atto, dovranno intervenire quattro testimoni invece dei due previsti dalla legge, di cui uno ovviamente sia in grado, assieme all'interprete, di intendere il linguaggio a segni e gesti del testatore.
Per quanto riguarda il
testamento segreto, la norma da rispettare è l'ultimo comma dell'art.
604 cod.civ., che tassativamente vieta al testatore non in grado (perchè non sa o non può leggere) di leggere l'atto, di utilizzare tale forma di testamento per atto di notaio
nota1 .
Note
nota1
Sull'argomento si confronti Casu, L'atto notarile tra forma e sostanza, Milano-Roma, 1996, p.378.
top1Bibliografia
- CASU, L'atto notarile tra forma e sostanza, Milano, 1996