Ripostiglio promesso come attico: risoluzione per inadempimento del contratto preliminare relativo a bene privo dei requisiti di abitabilità. (Cass. Civ., Sez. II, n. 10756 del 16 maggio 2011)

Il contratto preliminare di vendita di immobile descritto come "attico" ma indicato in catasto come "vano lavanderia e ripostiglio" e risultato privo del certificato di abitabilità, può essere risolto per inadempimento del venditore, dal momento che nel linguaggio comune il termine "attico" ha l'inequivoco significato di indicare l'appartamento posto all'ultimo piano ell'edificio e giammai un vano lavanderia o un lavatoio.

Commento

(di Daniele Minussi)
Quali conseguenze sortisce il difetto dell'abitabilità/agibilità di un fabbricato?
La risposta varia a seconda del fatto che manchi un provvedimento espresso o tacitamente conseguito per mero effetto del difettoso perfezionamento dell'iter amministrativo volto ad ottenere la detta abilitazione ovvero che il manufatto sia intrinsecamente privo dei requisiti che consentano il rilascio della licenza d'uso.
In questa seconda eventualità, ovviamente ben più grave rispetto alla prima, l'acquisto del bene viene a configurare un'ipotesi di "aliud pro alio", ciò che importa la risoluzione del contratto per inadempimento.

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