Convenzione di lottizzazione: presupposti



La lottizzazione di un'area a fini edificatori costituisce uno strumento urbanistico di rango attuativo. Come tale essa è subordinata all'esistenza di un piano regolatore generale o di un piano di fabbricazione, rispetto ai quali il piano di lottizzazione deve essere compatibile (Cass.Civ. Sez. I, 4035/91 ). Ciò dà conto del motivo per cui la legge proibisce espressamente la stipulazione di convenzioni di lottizzazione nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale o quantomeno di un piano di fabbricazione (cfr. l'art. 28 della Legge 1150/42, come modificato dall'art. 8 , Legge 6 agosto 1967, n. 765).

Peraltro in alcuni casi è proprio la legge ad imporre l'adozione dello strumento della lottizzazione: così quando si vogliono realizzare costruzioni con volumi superiori a 3 metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero per costruzioni che superino i 25 metri di altezza, ancora in tutti i casi espressamente previsti dal PRG in cui si risponda ad una scelta discrezionale dell'amministrazione comunale.

La giurisprudenza ha tuttavia stabilito che, anche in presenza di questi presupposti, la lottizzazione non è necessaria quando l'intervento debba essere effettuato su un'area già compiutamente urbanizzata, palesandosi l'operazione come superflua, più non residuando materia da disciplinare urbanisticamente (cfr. Cons.di Stato, Sez.V, 494/84 ). Viceversa è stato deciso che, pur in difetto dei requisiti di legge sopra enunciati, il piano di lottizzazione è comunque necessario ove si tratti di lottizzare un'area completamente avulsa da aggregati abitativi. Quando invece si abbiano zone parzialmente urbanizzate si ravvisa solo la facoltatività della lottizzazione, laddove si manifesti l'opportunità di un raccordo col preesistente aggregato abitativo o di un potenziamento delle opere di urbanizzazione esistenti (cfr. Cons.di Stato, Sez.V, 1/99 apri ).

Occorre infine precisare che la pluralità dei lotti edificabili nonchè dei proprietari, pur costituendo antecedenti logici ordinari della lottizzazione, non ne costituiscono requisito indispensabile. Il piano di lottizzazione potrebbe rendersi necessario anche quando si dovesse procedere alla costruzione di un solo edificio su un terreno di proprietà di un solo soggetto. Ciò ove si presentasse l'esigenza di raccordare la nuova costruzione col preesistente assetto urbanistico, difettando od essendo insufficienti i servizi e le infrastrutture già esistenti nota1.

Note

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Morbidelli, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, libro IV, Torino, 1999, p.455.
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Bibliografia

  • MORBIDELLI, Torino, Comm.cod.civ., Libro IV, 1999

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