Rinuncia all’eredità. Funzione dell'esecuzione delle relative formalità pubblicitarie (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 3346 del 13 febbraio 2014)
L'inserzione dell'atto di rinuncia all'eredità nel registro delle successioni costituisce una forma di pubblicità funzionale a rendere la rinuncia opponibile ai terzi e non ai fini della sua validità. Ne consegue che il creditore ereditario, che agisca in giudizio contro l'erede per il pagamento dei debiti del de cuius, a fronte della produzione di un atto pubblico di rinunzia all'eredità, ha l'onere di provare, anche solo mediante l'acquisizione di una certificazione della cancelleria del tribunale competente, il mancato inserimento dell'atto de quo nel registro delle successioni.