Rilevabilità d'ufficio del difetto del potere rappresentativo. Tacita ratifica. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 1751 del 24 gennaio 2018)

In tema di contratto stipulato da falsus procurator, il potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato e, pertanto, il suo difetto è rilevabile anche d'ufficio; tuttavia il comportamento processuale dello pseudo rappresentato che, convenuto in giudizio, tenga un comportamento da cui risulti in maniera univoca la volontà di fare proprio il contratto concluso in suo nome e per suo conto dal falsus procurator, opera anche sul terreno del diritto sostanziale e vale quale ratifica tacita di tale contratto.
Non viola l'art. 2721, comma I, c.c. il giudice che, relativamente ad un contratto di mutuo concluso in forma orale, ammetta la prova di tale stipulazione a mezzo testimoni, allorché ritenga verosimile la conclusione orale del contratto, avuto riguardo alla sua natura ed alla qualità delle parti, nonostante il valore della lite ecceda il limite previsto dalla citata disposizione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie il soggetto pseudo rappresentato (un condominio in relazione ad un tecnico incaricato di condurre alcuni lavori), pur convenuto in giudizio, si difendeva nel merito, tenendo una condotta da cui risultava in maniera inequivocabile l'intento di appropriarsi degli effetti dell'atto stipulato dal soggetto che pure non era dotato dei poteri per poterlo perfezionare in nome e per conto di chi era stato falsamente rappresentato. Va rilevato come, in questa direzione, la condotta processuale finisca per sortire effetti di natura sostanziale, sanando l'originario difetto di poteri rappresentativi ed impedendo il rilievo ufficioso della carenza degli stessi.

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