Qual è il contenuto minimo di un preliminare di vendita immobiliare? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 2473 del 1 febbraio 2013)

Ai fini della validità del contratto preliminare, non è indispensabile la completa e dettagliata indicazione di tutti gli elementi del futuro contratto, risultando sufficiente l'accordo delle parti su quelli essenziali. In particolare, nel preliminare di compravendita immobiliare, per il quale è richiesto ex lege l'atto scritto come per il definitivo, è sufficiente che dal documento risulti, anche attraverso il riferimento ad elementi esterni, ma idonei a consentirne l'identificazione in modo inequivoco, che le parti abbiano inteso fare riferimento ad un bene determinato o, comunque, determinabile, la cui indicazione pertanto, attraverso gli ordinari elementi identificativi richiesti per il definitivo, può anche essere incompleta o mancare del tutto, purché, l'intervenuta convergenza delle volontà sia anche aliunde o per relationem, logicamente ricostruibile.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il tema si inserisce in quello, più vasto, di quali siano gli elementi del contratto che necessariamente devono essere investiti da una specifica forma quando quest'ultima sia prevista a pena di nullità.

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