Modalità di perfezionamento della donazione. Notifica dell'accettazione da parte del donante. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 32333 del 13 dicembre 2024)

La notificazione dell’accettazione della donazione, prevista dall’art. 782, comma 2, cod.civ., per i casi in cui proposta ed accettazione siano contenuti in atti pubblici distinti deve eseguirsi in modo rituale e costituisce requisito indispensabile per la perfezione del relativo contratto che, pertanto, prima del suo verificarsi, non può considerarsi ancora concluso

Commento

(di Daniele Minussi)
Il II comma dell'art. 782 cod.civ, è assolutamente chiaro nell'indicare che, nell'ipotesi in cui l'accettazione della donazione sia stata fatta con atto pubblico cronologicamente successivo rispetto alla proposta, esso debba venire notificato al donante. In difetto di tale formalità il contratto non potrebbe dirsi perfezionato.
Prima di tale momento, il donante potrebbe revocare il proprio intento, che pertanto sarebbe posto nel nulla. Come definire la situazione di colui che abbia ricevuto la disponibilità di un bene prima del tempo della notificazione dell'accettazione? Secondo Cass. Civ, Sez. II 2015/7821 si tratterebbe di detenzione e non di possesso.

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