Il notaio va in soffitta: trasferimento immobiliare tra coniugi nell’ambito della negoziazione assistita. La procedura ex art. 6 del d.l. 132/2014 non rende necessario l’intervento del pubblico ufficiale. (Tribunale di Pordenone, 17 marzo 2017)
Deve ordinarsi al conservatore dei registri immobiliari competente per territorio di procedere alla trascrizione del trasferimento immobiliare previsto dalla convenzione di negoziazione assistita sottoscritta per la separazione personale fra i coniugi, non risultando necessaria l’ulteriore autenticazione delle sottoscrizioni da parte di «un pubblico ufficiale a ciò autorizzato» di cui all’art. 5, comma III, del decreto legge 132/14, dovendosi ritenere che detto accordo, munito del nulla osta o dell’autorizzazione del procuratore della Repubblica, produca gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali e dunque costituisce titolo per la trascrizione.