Funzione della riunione fittizia e funzione della dispensa dalla collazione. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 14193 del 5 maggio 2022)

La riunione fittizia, prevista dall’art. 556 cod. civ., non è necessariamente legata all’esperimento dell’azione di riduzione, ma è operazione sempre necessaria, nel concorso con eredi legittimari, ogniqualvolta sia rilevante stabilire quale sia nel caso la disponibile, come nel caso di concorso di legittimari con uno di essi, al quale il testatore abbia lasciato genericamente la stessa disponibile.
Ai fini del calcolo della disponibile ex art. 556 cod. civ. sono sempre assoggettate a riunione fittizia tutte le donazioni, a chiunque fatte, indipendentemente dalla qualità di congiunto, di erede o di estraneo del donatario.
La dispensa dalla collazione sottrae il donatario del conferimento ma non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette a fuoco come l'operazione contabile in cui si sostanzia la riunione fittizia non sia sempre funzionale all'esperimento dell'azione di riduzione, ma come possa servire anche semplicemente a computare quale sia la porzione disponibile che, nella fattispecie, era stata assegnata ad uno dei legittimari. A tale riguardo occorre che ogni liberalità effettuata in vita dal de cuius sia assoggettata al computo, andando a comporre il donatum. Nessuna rilevanza, sotto questo profilo, potrebbe sortire l'eventuale dispensa dalla collazione, la cui funzione è ben distinta dalla dispensa dell'imputazione ex se di cui all'art. 564 cod.civ..

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