Far valere la nullità del contratto preliminare per mancanza del rilascio della fideiussione ex l. 122/2005 quando sia stata successivamente rilasciata configura abuso del diritto. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 30555 del 22 novembre 2019)
La proposizione della domanda di nullità del contratto preliminare per mancanza della garanzia accessoria ex art. 2 del decreto legislativo 122/05, una volta che sia stata rilasciata la garanzia prescritta per legge in data successiva alla stipula del preliminare, e senza che nelle more si sia manifestata l’insolvenza del promittente venditore ovvero che risulti altrimenti pregiudicato l’interesse del promissario acquirente alla cui tutela è preposta la nullità di protezione prevista dalla norma in esame, costituisce abuso del diritto e non può quindi essere accolta.