Irrinunziabilità delle protezioni poste dalla legge in favore degli acquirenti di immobili da costruire




Per il tramite del d.lgs 122/2005 sono stati apprestati diversi strumenti di tutela della posizione dell'acquirente di immobili da costruire.
Tali il rilascio di fidejussione a carico del costruttore a garanzia delle somme corrisposte in acconto, il diritto di prelazione nell'eventuale acquisto dell'immobile che fosse stato posto all'incanto, speciali limiti all'esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare (che, lo ricordiamo, muterà fisionomia a far tempo dal 15 agosto 2020 per effetto dell'entrata in vigore degli artt. 165 e ss del D.Lgs. 14/2019) riguardante l'atto di vendita dell'unità immobiliare, la necessità che venga rilasciata (e che di ciò si faccia menzione nell'atto traslativo della proprietà) dal costruttore apposita polizza assicurativa indennitaria (c.d. "postuma") per i vizi gravi dell'edificio, l'indispensabilità che si proceda al frazionamento del mutuo ipotecario di cantiere.
Con la legge 23 maggio 2014 n. 80 di conversione del DL 28 marzo 2014 n. 47, all'art. 5 del predetto d.lgs. 122/2005 è stato aggiunto il comma 1 bis, ai sensi del quale "L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta".
Per il vero, stante la natura imperativa delle disposizioni in esame, lo stesso esito avrebbe potuto essere raggiunto interpretativamente. Il tenore testuale della legge attualmente tronca ogni discussione al riguardo. La disposizione non è peraltro inutile: essa si muove sulla scorta del paradigma del combinato disposto degli artt. 1339, 1419 cod.civ.. La nullità sarà soltanto parziale, risultando preclusa una eventuale disamina della volontà delle parti di non mantenere il contratto senza la predetta parte dello stesso, purgata dalla disposizione di legge. Non potrà non seguirne l'automatica eterointegrazione del contenuto contrattuale con le clausole di legge.

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Irrinunziabilità delle protezioni poste dalla legge in favore degli acquirenti di immobili da costruire"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti