Divisione transattiva o transazione divisoria? Atti paradivisionali e rescindibilità per lesione oltre il quarto. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 8240 del 22 marzo 2019)

Ai fini dell’interpretazione di un negozio in chiave di transazione divisoria, nel quale cioè la causa transattiva abbia prevalenza su quella divisionale, non è possibile presumere la volontà di transigere con rinuncia ai propri diritti sulla base della mera consapevolezza della sproporzione delle quote o dei beni indicati nell’accordo divisorio, in difetto non solo della reciprocità delle concessioni, ma anche di un semplice disaccordo tra gli eredi e di qualsiasi espressa rinuncia o menzione della volontà di comporre future controversie.
Gli accordi "paradivisori", finalizzati alla formazione di lottii da assegnare sotto specifiche condizioni, pur non producendo l'effetto distributivo dei beni stessi tipico del contratto di divisione, possiedono una finalità ad esso propedeutica ovvero, ove insorgano successivi contrasti su punti non risolti col negozio stesso, del provvedimento del giudice. Rispetto a queste convenzioni, una volta poste in essere, non è possibile configurare un recesso unilaterale di una sola parte, ma il relativo vincolo può essere sciolto per mutuo consenso, potendo altresì essere impugnate con i mezzi di annullamento previsti per i contratti in genere, ivi compresa l'azione di rescissione ex artt. 763 e 764 c.c. per lesione oltre il quarto.
Onde escludere la praticabilità di tali mezzi di impugnativa, ai sensi dell'art. 764, comma 2, c.c., non è sufficiente constatare che l'atto divisionale contenga una contestuale transazione, ma occorre pure accertare che quest'ultima, regolando ogni controversia, anche potenziale, in ordine alla determinazione delle porzioni corrispondenti alle quote ereditarie, abbia riguardato proprio le questioni costituenti presupposto ed oggetto dell'azione di rescissione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non esiste soltanto l'alternativa tra transazione divisoria e divisione transattiva: è possibile configurare l'accordo concluso dalle parti anche facendo ricorso alla categoria dell'atto paradivisorio o paradivisionale che ancora non preveda la concreta valorizzazione degli assegni, rinviando la determinazione dei conguagli alla susseguente divisione. Questa è la conclusione della S.C. in relazione ad una vicenda negoziale che il Giudice di seconde cure aveva qualificato in chiave di transazione divisoria, senza tener conto nè del tenore letterale della scrittura, nè della condotta tenuta dalle parti successivamente, nè, da ultimo, dell'elemento costituito dalla sproporzione del valore dei cespiti oggetto degli assegni. Quest'ultimo elemento, in particolare, avrebbe dovuto condurre la Corte di merito a valutare come la reale natura dell'accordo consistesse in quella relativa ad un semplice negozio preparatorio di divisione. In esso, posta tra parentesi ogni questione relativa ai conguagli in denaro scaturenti dalla disparità dei singoli lotti, si sarebbe inteso semplicemente assegnare preliminarmente a ciascuno dei condividenti i beni senza che vi fosse alcuna traccia sia dell'intento di fare rinuncia a far valere il diritto di ciascuno a conguagli, sia della volontà di prevenire liti presenti, future o anche potenziali.

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