Facoltà del coerede di effettuare il supplemento



Ai sensi dell'art. 767 cod.civ. il coerede contro il quale sia stata promossa l'azione di rescissione, può troncarne il corso ed impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati nota1.

L'istituto, ispirato evidentemente al principio generale di conservazione degli effetti del contratto, viene affiancato all'analogo rimedio consistente nell'offerta di modificazione del contratto rescindibile di cui all'art. 1450 cod.civ. : mentre quest'ultimo tuttavia è ambientato nel corso del procedimento civile, il primo invece pare avere connotazioni sostanziali nota2. L' offerta di riconduzione del contratto ad equità costituisce oggetto di una istanza al giudice, al quale può essere addirittura rimessa la specifica indicazione delle clausola da modificare, mentre la facoltà di effettuare il supplemento può essere esercitata anche extraprocessualmente. Quest'ultimo rimedio attiene unicamente al vizio in esame e non risulta applicabile ad altre ipotesi, quali l'impugnabilità della divisione per incapacità naturale di taluno dei condividenti (Cass. Civ. Sez. II, 4584/78 ).

Note

nota1

Non sarà sufficiente la riduzione della lesione al di sotto del quarto, ma occorrerà ristabilire una precisa corrispondenza tra valore delle quote e valore delle porzioni. Si vedano Forchielli, Della divisione, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1978, p.525; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.500; De Cesare-Gaeta, Le ipotesi divisionali, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. II, Padova, 1994, p.41.
top1

nota2

In dottrina è consolidata l'opinione secondo la quale vi sarebbe la possibilità di effettuare l'offerta del supplemento non solo nel corso del giudizio, bensì anche successivamente alla sentenza che pronunci la rescissione. Così Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, p.760; Gazzara, voce Divisione (dir. priv.), in Enc. dir., p.427;Burdese, La divisione ereditaria, in Tratt.dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1980, p.249; Vascellari, in Cian e Trabucchi, Comm. breve cod. civ., Complemento giurisprudenziale, Padova, 1994, p.510. Di contro però si osserva, da un lato che la lettera dell'art.767 cod.civ. sembrerebbe presupporre un processo ancora in corso e, dall'altro lato, che quando viene pronunciata la rescissione si pone definitivamente nel nulla il contratto divisorio con il conseguente ripristino della situazione di comunione ereditaria, per cui non avrebbe senso concedere al condividente la possibilità di "riesumare" mediante l'offerta del supplemento un contratto ormai non più esistente (così Palazzo, Le successioni, in Tratt. dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2000, p.996 e Capozzi, Successioni e donazioni, t.2, Milano, 1983, p.724).
top2

Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
  • BURDESE, La divisione ereditaria, Torino, vol. XX, 1980
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • DE CESARE-GAETA, Le ipotesi divisionali, Padova, Succ. e don. dir. da Rescigno, II, 1994
  • FORCHIELLI, ANGELONI, Della divisione (Artt. 713-768), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XXXVIII, 2000
  • GAZZARA, voce Divisione (dir. priv.), Enc.dir.
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000
  • VASCELLARI, Padova, Cian Trabucchi Comm.breve cod.civ., 1994

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Facoltà del coerede di effettuare il supplemento"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti