Divisione ereditaria convenzionale



Anche in tema di divisione ereditaria la parti possono liberamente procedere allo scioglimento della comunione sui beni ereditari costituitasi tra gli eredi in forza dell'apertura di una successione.

I coeredi possono perciò contrarre un vero e proprio contratto di divisione, ripartendosi i beni pervenuti loro dal de cuius, così come stipulare negozi diversi dalla divisione, ma ugualmente produttivi dell'effetto di sciogliere la comunione. Si tratta in quest'ultimo caso di negozi indiretti aventi funzione divisionale, negozi cioè nei quali lo scopo pratico che le parti desiderano perseguire (ovvero lo scioglimento della comunione) risulta diverso dalla funzione tipica (la causa in astratto) dello schema contrattuale utilizzato.

Restano invece estranei al concetto di divisione, tanto diretta quanto indiretta, quegli atti che, pur determinando lo scioglimento della comunione, non sono direttamente preordinati a questo scoponota1. Si fa al riguardo l'esempio dell'atto di donazione, da parte di uno dei due compartecipi, della propria quota all'altro coerede nota2.

Particolarmente delicato è l'aspetto tributario dell'atto divisionale. Infatti il relativo trattamento è assai diverso rispetto a quello di un atto traslativo, contrassegnato da aliquote molto più onerose. E' tuttavia necessario che il titolo di provenienza della massa divisionale sia omogeneo, altrimenti facendosi applicazione del principio delle c.d. "masse plurime" (art. 34 t.u. 1986/131), in base al quale ogni titolo di provenienza deve essere considerato in maniera autonoma. Al riguardo è stato tuttavia deciso che la semplice variazione di titolarità tra coeredi, ancorchè a titolo oneroso, non determini l'applicazione della regola citata, rimanendo assoggettata la divisione all'imposta per la stessa prevista (Cass. Civ., Sez. V, 27075/2014).

Note

nota1

La volontà di far cessare lo stato di comunione deve essere, dunque, un effetto realmente voluto dalle parti: cfr.Burdese, La divisione, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1980, p.85.
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nota2

Non rientrano negli atti equiparati alla divisione neanche le disposizioni testamentarie in favore di un solo partecipante alla comunione poste in essere da tutti gli altri, né la rinunzia pura e semplice all'eredità: Capozzi, Successioni e donazioni, t.2, Milano, 1983, p.711 e Forchielli, Della divisione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1978, p.15.
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Bibliografia

  • BURDESE, La divisione ereditaria, Torino, vol. XX, 1980
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • FORCHIELLI, Della divisione: art. 713-768: libro secondo - delle successioni, Roma, Delle successioni, 1978

Prassi collegate

  • Quesiti nn. 281-2015/I e 288-2015/I, Scioglimento di comunione ereditaria su partecipazione in società di persone
  • Quesito n. 5298/I, Divisione volta a sciogliere una comunione ereditaria e annotazione nel libro dei soci

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