Dalla lettura dell'art.
764 cod.civ. , il cui titolo parla di "atti diversi dalla divisione" risulta come il legislatore abbia inteso delineare atti aventi funzione divisionale, tuttavia differenti dalla divisione:
si tratterebbe di fattispecie negoziali tipiche utilizzate indirettamente per perseguire una finalità ulteriore rispetto a quella assegnata dalla struttura causale astratta che è ad essi propria nota1.
Nella nozione di atti paradivisori devono ritenersi compresi pertanto atti negoziali diversi dalla divisione in natura mediante i quali, pur non venendosi ad attribuire beni comuni, si raggiunge il risultato di porre fine alla situazione di comunione
nota2.
L'art. 764 cod.civ. prevede espressamente questi atti allo scopo di stabilire la regola dell'applicabilità anche ad essi del rimedio dell'azione di rescissione propriamente prevista in tema di divisione dall'art.
763 cod.civ. .
L'equiparazione della disciplina rinviene fondamento in considerazione non soltanto dell'identità dello scopo perseguito e del risultato finale, ma anche della funzione divisoria, che vale a distinguere le ipotesi in cui si può fare applicazione della normativa afferente alla divisione dai casi in cui ciò non risulta possibile. In questo senso l'art.
764 cod.civ. deve essere assoggettato ad un'interpretazione non strettamente ancorata al tenore letterale. Si pensi ad esempio all'atto mediante il quale il bene comune venga interamente alienato a terzi, oppure ancora alla donazione della quota del bene comune dai contitolari ad un terzo. Tali atti sarebbero indubbiamente produttivi dell'effetto di far venir meno tra i contitolari la comunione e potrebbero esser stati stipulati proprio con questa specifica finalità. Si può forse pretendere che ai medesimi si applichi la normativa in tema di rescissione ex art.
763 cod.civ. ?
La risposta negativa che viene data fa comprendere come sia
indispensabile che l'atto sia inteso all'apporzionamento della cosa comune, all'assegnazione della medesima ai condividenti, sia insomma contraddistinto da una causa divisionale in concreto, dovendo avere pertanto luogo tra i condividenti ed essere contrassegnato dalla contrapposizione degli interessi nota3.
Diversamente rispetto agli esempi di cui sopra, dovrebbe invece annoverarsi tra i c.d. atti paradivisori la vendita di beni ereditari effettuata da uno dei coeredi ad un altro, proprio in quanto costui, facendo parte della cerchia dei contitolari, può condividerne in concreto la causa divisionale, con la relativa contrapposizione di interessi
nota4.
Chiarito questo aspetto,
si può dire che la regola di cui all'art. 764 cod.civ. si giustifica proprio in base al fatto che il rimedio dell'azione di rescissione di cui all'art. 763 cod.civ. è collegabile ad un difetto genetico dell'elemento causale scaturente da una lesione qualificata dell'attribuzione concreta ad un singolo condividente posta a raffronto della quota di diritto al medesimo spettante nota5.
In altre parole il rimedio della rescissione contraddistingue sia la divisione in senso proprio sia gli atti paradivisori, cioè quei negozi indiretti (ovvero anche aventi natura preliminare: cfr.Cass. Civ., Sez. II,
8240/2019) la cui causa in concreto corrisponde comunque alla funzione divisionale proprio in virtù di questo aspetto.
La consonanza di disciplina è giustificata proprio in considerazione della natura giuridica di questa specie di atti, connotati dalla divergenza tra lo scopo pratico che le parti desiderano perseguire (lo scioglimento della comunione) e la funzione tipica (la causa in astratto) dello schema contrattuale utilizzato.
L'inquadramento degli "atti diversi" di cui all'art.
764 cod.civ. tra le fattispecie negoziali indirette consente di ricavare utili indicazioni relativamente alla disciplina giuridica dei medesimi: ad esempio per quanto attiene all'elemento formale sembra necessario il riferimento a quella prevista per il negozio che veicola l'ulteriore finalità indiretta (c.d. negozio-mezzo), per quanto attiene invece alla disciplina sostanziale occorrerà piuttosto fare riferimento alla normativa dettata per il c.d. negozio-fine, applicando cioè la normativa prevista in tema di divisione (es: la particolare normativa che, in tema di rescissione, vale per la divisione ex art.
763 cod.civ. )
nota6.
Note
nota1
Cfr. Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.710.
top1nota2
V. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.496.
top2nota3
La dottrina infatti sottolinea come requisito essenziale per l'applicabilità agli atti diversi dalla divisione della rescindibilità ex art.
764 cod.civ. sia proprio la difesa del principio di proporzionalità delle quote. Si vedano, tra gli altri, Moscati, Divisione, in Enc. giur. Treccani, p.6; Moscarini, Gli atti equiparati alla divisione, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1963, pp.539 e ss.; Mirabelli, Transazione e divisione, in Foro it., vol.I, 1952, p.41.
top3nota4
Principio fondamentale per l'equiparazione è che l'atto sia a titolo oneroso, non potendosi, al contrario, equiparare alla divisione un atto a titolo gratuito o una donazione che, pur determinando la cessazione della comunione, tuttavia mancherebbero del requisito essenziale e qualificante dell'atto divisionale quale il valore stabilito proporzionalmente alla quota ceduta. Così Gazzara, Divisione ereditaria, in Enc. dir., p.427; Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1961, p.387.
top4nota5
La stessa cosa si può riferire anche nell'eventualità di un atto di stralcio divisionale in forza del quale venga meno la contitolarità in relazione ad un solo comunista, rimanendo invece invariata la situazione di comunione fra gli altri partecipanti. Essendo identica la funzione divisoria di tale atto, sarà possibile ricorrere al rimedio ex art.
764 cod.civ.. Si confronti Minervini, Divisione contrattuale ed atti equiparati, Napoli, 1990, p.122, il quale correttamente precisa come, ai fini dell'applicabilità della rescissione ex art. 764 cod.civ. "è condizione necessaria e sufficiente che l'atto sia diretto funzionalmente a formare porzioni di valore proporzionale alle quote, mentre è irrilevante che l'atto produca, oppure no, l'effetto di far cessare la comunione". Non potrà inoltre farsi luogo, in applicazione dell'
art.729 cod.civ., ad assegnazione delle quote mediante sorteggio, dovendosi reputare la fattispecie riconducibile all'ipotesi della diseguaglianza di quote ai sensi della norma da ultimo citata (Cass. Civ. Sez.II,
25280/07 ).
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Cfr. De Cesare-Gaeta, La comunione e la divisione ereditaria, eLe ipotesi divisionali, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. II, Padova, 1994, p.31.
top6Bibliografia
- BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
- CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
- CICU, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XII, 1961
- DE CESARE-GAETA, La comunione e la divisione ereditaria, le ipotesi divisionali, Padova, Successioni e donazioni a cura di Rescigno , vol. II, 1994
- GAZZARA, Divisione ereditaria, Enc.dir.
- MINERVINI, Divisione contrattuale ed atti equiparati, Napoli, 1990
- MIRABELLI, Transazione e divisione, Foro it. , I, 1952
- MOSCARINI, Gli atti equiparati alla divisione, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1963
- MOSCATI, Divisione, Enc.giur. Treccani
Prassi collegate
- Quesito n. 138-2008/T, In tema di stralcio di quota, trattamento fiscale