Diritto "di veduta panoramica": è possibile l'acquisizione per usucapione o per destinazione del padre di famiglia? (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 17922 del 22 giugno 2023)

Il diritto di veduta panoramica si risolve in una servitù, in ragione dei casi, non aedificandi o altius non tollendi. La veduta panoramica può essere acquistata, oltre che in via negoziale (a titolo derivativo), anche per destinazione del padre di famiglia o per usucapione (a titolo originario), necessitando, tuttavia, tali modi di costituzione non solo, a seconda dei casi, della destinazione conferita dall'originario unico proprietario o dell'esercizio ultraventennale di attività corrispondenti alla servitù, ma anche di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta.

Commento

(di Daniele Minussi)
Che la servitù di veduta sia qualificabile invece come apparente e continua, elementi . che ne comportano non solo l'usucapibilità, ma anche l'acquisto per destinazione del padre di famiglia, purché esista un'opera idonea e permanente, destinata in modo univoco all'esercizio della servitù, si veda già Cass. Civ. Sez. VI-II, ord. 7783/2020. Ben diversamente sarebbe a dirsi per la mera servitù di aria e di luce, normalmente considerata non soltanto come negativa, ma anche non apparente (Cass. Civ. Sez. II, 8744/93 e Cass. Civ. Sez. II, 6949/99). Ciò premesso, la pronunzia in esame viene a sostanziare un "diritto di veduta panoramica" qualificandolo in chiave di servitù altius non tollendi o addirittura non aedificandi.

Aggiungi un commento