Servitù apparenti e non apparenti



Servitù apparenti sono quelle al cui esercizio sono destinate opere visibili e permanenti, obiettivamente e strumentalmente (cfr. su tale aspetto Cass. Civ. Sez. VI-II, ord. 11834/2021) ordinate all'esercizio della servitù, costituenti il mezzo necessario affinchè la servitù sia esercitata e tali da rendere evidente l'esistenza di un peso (Cass. Civ. Sez. II, 1563/95 ; Cass. Civ. Sez. II, 4265/96 ).
La legge espressamente considera le servitù non apparenti, disponendo l'art. 1061 cod.civ. che esse non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, precisando al secondo comma che non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.
Si pensi ad un ponte, una passerella, una strada: queste opere possono manifestare l'esistenza di una servitù di passaggio e palesare l'intenzione di esercitare la servitù. Occorre tuttavia precisare che non può definirsi apparente una servitù di passaggio a causa della mera constatazione dell'esistenza di un ponte o di una strada (Cass. Civ. Sez. II, 6207/98, cfr. anche Cass. Civ. Sez. II, ord. 20553/2021). E' ben vero che questi manufatti sono opere visibili e permanenti: non è detto che siano destinati all'esercizio della servitù in modo non equivoco nota1. A tal fine occorre un quid pluris, essendo necessario che si palesi una specifica ed univoca destinazione all'esercizio della servitù (Cass. Civ. Sez.II, 11346/04; cfr anche Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 24856/2014 i relazione ad un portone e ad un androne atti a consentire indifferentemente il passaggio a più fondi).
Si vuole evitare che il diritto reale venga acquisito a titolo originario in base a situazioni di fatto non chiare che talvolta non costituiscono altro se non situazioni temporaneamente tollerate per ragioni di buon vicinato (cfr. art. 1144 cod.civ.) nota2. Occorre, in altri termini, che sia inequivoco un collegamento funzionale tra l’opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante (cfr. Cass. Civ. Sez. II, ord. 29555/2023),

Dubbi si pongono in casi particolari, come per la servitù di aria e di luce, normalmente considerata non soltanto come negativa, bensì anche non apparente (Cass. Civ. Sez. II, 8744/93 e Cass. Civ. Sez. II, 6949/99 ). Nè l'irregolarità della luce muta i termini del discorso (Cass. Civ. Sez. II, 71/02; Cass. Civ. Sez.II, 11343/04).
In questo senso si differenzia dalla servitù di aria e di luce, la servitù di veduta, qualificabile invece come apparente e continua. Ciò ne comporta non solo l'usucapibilità, ma anche l'acquisto per destinazione del padre di famiglia, purché esista un'opera idonea e permanente, destinata in modo univoco all'esercizio della servitù (Cass. Civ. Sez. VI-II, ord. 7783/2020; Cass. Civ. Sez. II, ord. 17922/2023). Dubbi si pongono in relazione al requisito della riconoscibilità dal fondo sul quale l'onere grava: è stato infatti deciso che è sufficiente al riguardo che le opere siano visibili dalla pubblica via (Cass. Civ., Sez.II, 24401/2014). Non costituisce opera permanente e univocamente destinata all'esercizio della servitù il varco nella recinzione dal quale si eserciti il passaggio (Cass. Civ., Sez. II, 25355/2017).
Il problema di sindacare tale aspetto si presenta particolarmente difficile soprattutto in tema di servitù discontinue come la servitù di passaggio (Cass. Civ. Sez. II, 4088/96): ad esempio è stato deciso che, di per sè, la sporadicità dell'esercizio non denota il fatto che il passaggio si verifichi per semplice tolleranza (Cass. Civ. Sez. II, 4117/90).
Possono dirsi apparenti le servitù di acquedotto, di scarico, di elettrodotto, di infissione di chiuse, ogniqualvolta, come è naturale, vi siano opere visibili. Dubbi possono sorgere quando le opere esistono, ma sono in pratica non particolarmente evidenti, come nel caso in cui le tubazioni siano visibili sul fondo dominante, ma non su quello servente in quanto, ad esempio, interrate (Cass. Civ. Sez. II, 1028/84 ; Cass. Civ. Sez. II, 3441/90).
I segni evidenti, le opere, ai fini dell' usucapibilità della servitù, devono essere visibili in tutto o in parte, dal fondo servente nota3: ciò è logicamente connesso con la considerazione in base alla quale il proprietario del fondo servente deve essere in grado di rendersi conto della potenziale insorgenza del diritto reale (Cass. Civ. Sez. II, 2768/84) nota4. V'è di più: le opere visibili e permanenti devono esserlo per tutto il tempo necessario alla maturazione dell'usucapione (Cass. Civ., Sez. II, 5733/11).
L'apparenza della servitù è infatti necessaria affinché si possa ritrarre una presunzione di conoscenza del suo esercizio da parte del proprietario del fondo servente.
In definitiva si tratta di una verifica, quella cioè dell'apparenza della servitù, che deve essere effettuata caso per caso, tenendo anche presente che tale carattere non deve indispensabilmente riguardare l'intera opera, potendo non risultare apparenti quelle parti che sono per propria natura o destinazione non visibili, perchè interne o comunque nascoste.
Non si sa se si sia tenuto conto di queste argomentazioni da parte di Cass. Civ., Sez. Unite, 20138/11, che ha deciso nel senso dell'usucapibilità della servitù d'uso pubblico relativa ad una condotta idrica interrata. La decisione fa infatti perno sul requisito dell'apparenza, per negare che esso sia indispensabile ai fini dell'usucapibilità delle servitù d'uso pubblico, rimarcando una presunta differenza tra le stesse e le servitù prediali. Forse sarebbe stato il caso di approfondire la natura giuridica, sotto il profilo dell'apparenza, della servitù di condotta interrata.
Non sono invece apparenti servitù come quelle di pascolo, tutte le servitù negative, dal momento che non è evidentemente possibile che vi siano opere destinate all'esercizio di esse nota5.

Note

nota1

Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.668; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.558; Alvino, Requisiti della servitù apparente e acquisto per usucapione con particolare riguardo alla servitù di passaggio, in Giust. civ., I, 1973, p.968.
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nota2

V. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.370.
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nota3

Si confrontino p.es. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.253; Armati, Rilievi in tema di apparenza della servitù a proposito della servitù di acquedotto, in Giur. agraria it., 1966, p.101.
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nota4

Così, tra gli altri, De Ruggiero e Maroi, Istituzioni del diritto privato, Messina, 1951, p.607; Branca, Servitù prediali, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1987, p.311.
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nota5

Burdese, Servitù prediali, in Tratt. dir. civ., diretto da Grosso- Santoro Passarelli, Milano, 1960, p.55.
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Bibliografia

  • ALVINO, Requisiti della servitù apparente e acquisto per usucapione con particolare riguardo alla servitù di passaggio, Giust. civ., t. I, 1973
  • ARMATI, Rilievi in tema di apparenza della servitù a proposito della servitù di acquedotto, Giur. agr. it., 1966
  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • BRANCA, Servitù prediali (Artt. 1027-1099), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, 1987
  • BURDESE, Servitù prediali, Milano, Trattato dir.civ., 1960
  • DE RUGGIERO MAROI, Istituzioni del diritto privato, Messina, 1951
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006

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