Costituzione di servitù di veduta per destinazione del padre di famiglia? (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 7783 del 10 aprile 2020)

L'esistenza di aperture nel muro, sebbene prive della intelaiatura, ma che rivelino, in modo palese, la specifica e normale funzione di consentire l'esercizio della veduta sul fondo del vicino deve considerarsi sufficiente a creare de facto quella situazione che occorre per dar vita alla costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia. Questo perché a tale fine non occorre che la situazione oggettiva di subordinazione o di servizio tra i due fondi derivi da opere complete e munite di tutti gli attributi ad esse inerenti, essendo, invece, sufficiente che esistano segni visibili, precisi ed inconfondibili, che valgano a rilevare, obiettivamente ed in modo non equivoco, la destinazione dell'opera all'esercizio della servitù.
Deve pertanto riconoscersi la possibilità della costituzione ai sensi dell'art. 1062 cod. civ. cit. di una servitù di veduta da una terrazza nonostante l'opera, al momento della separazione, sia in tale stato da non potersi utilizzare. Il fatto che la corte non abbia accertato "la necessaria e indispensabile presenza di una terrazza o di balcone, praticabili, accessibili e muniti di idoneo parapetto" non evidenzia perciò alcuna lacuna nella ricostruzione giuridica fatta propria dalla corte.

Commento

(di Daniele Minussi)
Interessante si palesa la pronunzia in commento: la modalità costitutiva della servitù per destinazione del padre di famiglia infatti postula l'oggettiva destinazione di opere permanenti ed apparenti inequivocamente destinate al servizio di una parte del fondo, senza che rilevi alcun intento dell'originario proprietario ed ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. Solitamente si tratta del passaggio da una parte ad altra del fondo in relazione alle quali sussistano opere permanentemente destinate a tale fruizione. Cosa dire di una servitù di veduta?
Vedute o prospetti sono quelle aperture che consentono di affacciarsi e guardare di fronte (vedute dirette), obliquamente (vedute oblique), lateralmente (vedute laterali). La facoltà per il proprietario di effettuare l'apertura di esse incontra alcuni limiti connessi al rispetto di determinate distanze. L'art. 905 cod. civ. prescrive che non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo. Non si possono inoltre costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi è la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.
Ciò premesso, la servitù di veduta ritraibile da una mera apertura nel muro addirittura priva di intelaiatura come nell'ipotesi in esame costituisce un elemento specialmente critico. Nel caso specifico l'apprezzamento della Corte si è spinto, invero arditamente fino al punto di considerare come inequivocabile la situazione, qualificando parimenti come "apparenti" le opere destinate all'esercizio della servitù.
Addirittura essa è stata reputata come costituita pure se la terrazza dell’appartamento non fosse ancora utilizzabile, essendosi osservato che la legge richiede soltanto l’esistenza dell’opera, ma non che la stessa sia immediatamente fruibile e completa di tutte le finiture.

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