Vincolo di destinazione - concordato misto



N. di repertorio. N. di raccolta.
Atto di destinazione
(art. 2645-ter, c.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
Il diciassette aprile duemiladodici, in Empoli, Piazza Guido Guerra n. 8.
Avanti a me Dott. Daniele Muritano, Notaio in Empoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,
Sono personalmente comparsi:
- I coniugi DG e CV;
- I coniugi AB e MS
Dell'identità personale dei comparenti io Notaio sono certo; essi nel corso del presente atto verranno anche denominati, collettivamente, “Disponenti” o, ciascuna coppia, “Parte Disponente”.
Prima di procedere alla stipula del presente atto i coniugi DG e CV e i coniugi AB e MS
premettono che:
a)DG e AB sono gli unici soci della società "ALFA di DG & C. s.n.c.", in liquidazione, ... (la "Società");
b)il capitale della Società, pari a euro 516,46.= è ripartito tra i soci in parti uguali tra loro;
c)la Società ha affittato la propria azienda con atto autenticato dal Notaio ... ed è successivamente stata sciolta e messa in liquidazione con atto autenticato dal medesimo Notaio in data ...;
d)la Società sta predisponendo, per poi presentarla al Tribunale di ..., una proposta di concordato preventivo ai sensi dell’art. 160 della l. fall.;
e) i soci della società e i rispettivi coniugi hanno garantito con fideiussione varie posizioni debitorie della Società;
f)i coniugi DG e CV e i coniugi AB e MS sono rispettivamente comproprietari di cespiti siti in ... , entrambi meglio descritti nella parte B del presente atto (gli “Immobili”);
g)i coniugi DG e CV e i coniugi AB e MS intendono destinare mediante il presente atto gli Immobili, ai sensi dell’art. 2645-ter, c.c., senza trasferirne la proprietà, a beneficio della massa dei creditori sociali, sì che attraverso la loro alienazione, realizzata attraverso la direzione e la vigilanza degli organi della procedura concordataria (la “Procedura”) i creditori medesimi vengano soddisfatti nella misura prevista nel piano concordatario;
h)gli Immobili resteranno di esclusiva proprietà e titolarità di ciascuna Parte Disponente, con il vincolo per queste di gestirli secondo le disposizioni di questo atto.
Tanto premesso quale parte integrante e sostanziale i Disponenti
DICHIARANO QUANTO SEGUE
- A -
Atto di destinazione
Parte I
Disposizioni generali
1.Destinazione, momento iniziale della sua efficacia; sua irrevocabilità.
I coniugi DG e CV e i coniugi AB e MS dichiarano di destinare gli Immobili, ai sensi dell’art. 2645-ter, c.c. a beneficio della massa dei creditori della società “ALFA DG & C. s.n.c.", in liquidazione, affinchè, attraverso la loro alienazione, che dovrà avvenire secondo il programma di cui alla proposta di concordato preventivo o sue successive modifiche e integrazioni, vengano soddisfatti i crediti vantati dalla massa dei creditori della Società, senza che le vicende personali dei Disponenti possano influire sulla sorte degli Immobili stessi.
La destinazione ha effetto a partire da oggi ed è irrevocabile, salvo quanto previsto all'art. 6.
2.Individuazione dei Disponenti.
Disponenti sono i coniugi DG e CV e i coniugi AB e MS, ciascuna coppia relativamente ai beni destinati di sua proprietà.
3.Il Fondo e i Sottofondi
Poiché gli Immobili destinati appartengono separatamente a ciascuna Parte Disponente, per effetto del presente atto di destinazione vengono a crearsi due Sottofondi, denominati "Sottofondo A", quello che trae origine dai beni destinati dai coniugi DG e CV e "Sottofondo B" quello che trae origine dai beni destinati dai coniugi AB e MS.
Ciascun Sottofondo è costituito da:
- gli Immobili appartenenti a ciascuna Parte Disponente;
- i frutti prodotti;
- ogni bene e diritto acquistato per mezzo del Sottofondo o quale corrispettivo dell'alienazione o dell'impiego di beni del Sottofondo.
Ciascun Sottofondo è in proprietà e titolarità del rispettivo Gestore, affinché egli se ne avvalga e ne disponga secondo le modalità e per i fini enunciati in questo atto.
Ciascun Sottofondo è separato dal patrimonio proprio del rispettivo Gestore e non è in alcun caso aggredibile né dai suoi creditori né dai creditori dei Disponenti, salvo quanto previsto dall'art. 2645-ter, c.c.
Per effetto del vincolo di destinazione costituito con il presente atto, sarà inefficace nei confronti dei Disponenti ogni eventuale ipoteca giudiziale iscritta sugli Immobili e ogni azione esecutiva promossa contro gli Immobili stessi da parte di uno o più dei creditori della Società così come da parte dei creditori particolari dei Disponenti.
Il complesso dei beni, diritti e frutti costituenti il Sottofondo A e il Sottofondo B costituisce il Fondo.
4.Individuazione del Gestore.
L’ufficio di Gestore del Sottofondo A è ricoperto dai coniugi DG e CV.
L’ufficio di Gestore del Sottofondo B è ricoperto dai coniugi AB e MS.
Essi collettivamente costituiscono il Gestore del Fondo.
I diritti e gli obblighi di ciascun Gestore e la successione nell'ufficio sono disciplinati nella Parte II di questo atto.
5.Individuazione dei Beneficiari.
Per l'individuazione dei Beneficiari si rinvia alla Parte III.
6.Durata della destinazione.
Il presente atto esaurisce i propri effetti al verificarsi del primo dei seguenti eventi:
- mancata omologazione della proposta di concordato preventivo entro il termine di due anni da oggi;
- realizzazione integrale ovvero impossibilità totale di realizzare la destinazione;
- vendita degli Immobili da parte degli organi della Procedura;
- vendita degli Immobili posta in essere da ciascun Gestore, se autorizzata dal tribunale ai sensi dell'art. 167 l. fall;
- prodursi di ogni altra causa di cessazione di diritto o prevista dalla legge.
I Disponenti potranno dichiarare, con atto pubblico, l’impossibilità di realizzare la destinazione e la conseguente cessazione del vincolo di destinazione medesimo costituito sugli Immobili con il presente atto.
In tutti i casi in cui la destinazione venisse a cessare per causa diversa dalla vendita degli Immobili i Disponenti si obbligano a intervenire in atto pubblico notarile al fine di consentire l'annotazione a margine della trascrizione del presente atto, della cessazione del vincolo di destinazione medesimo.
7.Legge regolatrice.
Il presente atto è regolato, per quanto in esso non previsto, dalla legge italiana sostanziale e processuale, comprese le leggi speciali vigenti in Italia in materia di separazione patrimoniale.
Parte II
Il Gestore
8.Poteri del Gestore: divieto di alienazione
Ciascun Gestore dispone dei beni del rispettivo Sottofondo senza alcuna limitazione che non risulti in questo atto e senza dovere mai altrimenti giustificare i propri poteri, che coincidono con quelli che la legge riconosce al proprietario o titolare dei beni destinati.
Il Gestore ha legittimazione processuale attiva e passiva in relazione ai beni del rispettivo Sottofondo gestito.
Ciascun Gestore si obbliga a non alienare nè disporre a qualsiasi titolo degli Immobili, fatto salvo il caso di vendita di essi da parte degli organi della Procedura ovvero il caso di vendita posta in essere da ciascun Gestore, se autorizzata dal tribunale ai sensi dell'art. 167 l. fall.
9.Separazione patrimoniale.
Il Gestore è obbligato a tenere i beni del rispettivo Sottofondo gestito separati sia dai propri, sia da qualsiasi altro bene o diritto gli sia intestato.
In particolare:
a)tutte le volte che si tratti di beni o diritti iscritti o iscrivibili in registri, pubblici o privati, il Gestore è tenuto a richiederne l'iscrizione o nella sua qualità di Gestore del Sottofondo o al nome del Sottofondo o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza della destinazione;
b)i rapporti bancari istituiti dal Gestore e tutti i contratti da lui stipulati saranno intestati al Gestore nella sua qualità o al Sottofondo e ogni somma sarà depositata nei conti così denominati.
Ai fini di cui sopra verranno istituiti due conti correnti bancari, intestati a ciascun Gestore con l'indicazione, rispettivamente, “Destinazione ALFA Sottofondo A” e “Destinazione ALFA Sottofondo B”.
10.Deleghe del Gestore.
Ciascun Gestore è di regola tenuto a svolgere le proprie funzioni personalmente, ma potrà delegare a terzi:
-il compimento di attività per un tempo determinato sotto il suo diretto controllo;
-le attività il cui compimento richieda il possesso di particolari abilitazioni professionali e comunque che esulino dalle sue personali cognizioni professionali.
11.Presupposti della responsabilità del Gestore e ipotesi di suo esonero da responsabilità.
Ciascun Gestore è responsabile per i propri atti e/o omissioni quando si sia comportato, con dolo o colpa grave, in difformità dalle prescrizioni di legge, ovvero abbia violato le disposizioni di questo atto, ovvero abbia agito in conflitto di interessi.
L’attività del Gestore, per quanto non previsto nel presente atto, è regolata dalle norme sul mandato.
12.Compenso del Gestore.
L'ufficio di ciascun Gestore nominato nel presente atto è gratuito.
Il compenso spettante a chi eventualmente ricopra l’ufficio di Gestore successivamente a ciascuna Parte Disponente sarà fissato dal soggetto che ha il potere di nominarlo.
13.Spese del Gestore.
Ogni costo sostenuto specificamente da ciascun Gestore per lo svolgimento del suo ufficio è a carico del rispettivo Sottofondo.
Fra tali costi rientrano i compensi e i rimborsi dei legali incaricati da ciascun Gestore e le spese delle procedure legali nelle quali ciascun Gestore abbia la veste di parte, salvo quelle inerenti la sua responsabilità.
In mancanza di disponibilità liquide del rispettivo Sottofondo le spese saranno a carico di ciascuna Parte Disponente.
14.Successione del Gestore.
Ciascun Gestore rimane nell'ufficio fino al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a)morte;
b)revoca;
c)dimissioni.
Qualora il Gestore nominato nel presente atto cessi dall’ufficio per qualsiasi causa nuovo Gestore del rispettivo Sottofondo sarà il soggetto che ciascuna Parte Disponente (o i suoi eredi in caso di morte) nominerà in un successivo atto fra vivi.
Laddove la Parte Disponente non effettui la nomina del Gestore subentrante nei 30 giorni successivi a quello in cui si è verificata la causa di cessazione dall’ufficio del Gestore uscente, a detta nomina provvederà, su istanza di chiunque vi abbia interesse, l'autorità giudiziaria.
La nomina del nuovo Gestore non determina trasferimento della proprietà del rispettivo Sottofondo gestito né del Fondo e la sua attività, per quanto non previsto nel presente atto, è regolata dalle norme sul mandato.
15.Revoca del Gestore.
Ciascuna Parte Disponente può in ogni tempo revocare, anche in assenza di una giusta causa, il Gestore per mezzo di atto scritto, comunicato per iscritto senza indugio al Gestore uscente e alla Procedura.
La revoca ha effetto trascorsi 30 (trenta) giorni dal momento della ricezione di detta comunicazione da parte del Gestore uscente.
La presente clausola non trova applicazione riguardo a ciascun Gestore nominato nel presente atto.
16.Dimissioni del Gestore.
Ciascun Gestore può in ogni tempo dimettersi dall’ufficio, dandone senza indugio comunicazione scritta ai Disponenti e alla Procedura.
Le dimissioni avranno effetto trascorsi 30 (trenta) giorni dal momento della ricezione di detta comunicazione da parte dei Disponenti e della Procedura.
Il Gestore dimissionario resterà però in carica fino al subentro nella carica stessa del nuovo Gestore.
Parte III
Utilizzo del Fondo; i Beneficiari
17.Utilizzo del Fondo
Ciascun Gestore si obbliga a curare, sotto la direzione degli organi della Procedura, la vendita dei rispettivi Immobili, attribuendo quindi il ricavato di ciascuna vendita a favore della massa dei creditori della Società, secondo l’entità e l’ammontare, i tempi e le modalità definiti nella proposta di concordato preventivo e sue successive eventuali modifiche e integrazioni, salve in ogni caso le legittime cause di prelazione.
18.Beneficiari.
Stante quanto sopra disposto, sono Beneficiari della destinazione tutti i creditori della Società.
- B -
Beni immobili destinati
A) Di proprietà dei coniugi DG e CV:
...
B) Di proprietà dei coniugi AB e MS:
...- C -
Clausole finali
1.Trattamento tributario del presente atto.
Agli effetti fiscali (nonchè a ogni altro effetto utile) i Disponenti, ciascuno di essi per quanto lo riguarda, dichiarano:
a)che il bene immobile descritto nella parte B, sub A del presente atto ha il valore di euro ... , superiore, per ciascuna unità immobiliare, a quello calcolato ai sensi dell’art. 34, comma 5, del d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346;
b)che il bene immobile descritto nella parte B, sub B del presente atto ha il valore di euro ... superiore, per ciascuna unità immobiliare, a quello calcolato ai sensi dell’art. 34, comma 5, del d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346;
c)che il presente atto, non comportando trasferimento di beni, è soggetto al solo pagamento delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa (si richiama, sul punto, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 22 gennaio 2008).
2.Trattamento dati personali.
I comparenti, preso atto delle informazioni avute ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti, nonché alla loro comunicazione e diffusione entro i limiti e per le finalità previste dalla legge.
Del presente atto - dattiloscritto a mia cura e completato di mia mano su quattordici pagine fin qui di quattro fogli - io Notaio ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano e dichiarano di trovarlo in tutto conforme alla loro volontà.
Viene sottoscritto alle ore dieci e trentacinque minuti.

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