Trust familiare autodichiarato con riserva di usufrutto successivo, sottoposto alla condizione sospensiva della nomina dei beneficiari


N. 29.814 di repertorio. N. 6.948 di raccolta.
Atto istitutivo di trust autodichiarato
"TRUST RRT”
REPUBBLICA ITALIANA
Il tredici novembre duemilanove in Empoli, Piazza Guido Guerra n. 8.
Avanti a me Dott. Daniele Muritano, Notaio in Empoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, ed alla presenza delle testimoni Grasso Angela, nata a Vinci il 2 gennaio 1971, residente in Montespertoli, Via Alcide de Gasperi n. 85/1 e Stabile Mery, nata a Empoli il 12 maggio 1975 ed ivi residente in Via Oreste Montanelli n. 7/F.
E' personalmente comparso:
- Raffaelli Romelio Tebaldo, nato a Prato il 19 agosto 1923 ed ivi residente in Via del Casone n. 18 (codice fiscale RFF RLT 23M19 G999P), coniugato in separazione dei beni per aver scelto tale regime con mio atto in data 9 novembre 2009, n. 29.788 di repertorio, in corso di registrazione perché nei termini (di seguito anche “Disponente” e “Trustee”), il quale interviene al presente atto anche in rappresentanza del proprio coniuge Gelli Nilda Maria, nata a Prato il 14 novembre 1930 e residente in Prato, Via del Casone n. 18 (codice fiscale GLL NDM 30S54 G999W), in forza di procura speciale da me Notaio ricevuta in data 9 novembre 2009, col n. 29.790 di repertorio e col n. 6.930 di raccolta, in corso di registrazione perchè nei termini.
Dell’identità personale del comparente io Notaio sono certo.
Prima di procedere alla stipula del presente atto Raffaelli Romelio Tebaldo
Premette che:
a) è titolare di una partecipazione di nominali euro 12.395.=, pari al 30% (trenta per cento) del capitale sociale della società "FINIMMOBILIARE S.R.L. ", con sede in Prato, Via dei Gobbi n. 24, con il capitale sociale di euro 41.318.=, interamente versato codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Prato 01699210488;
b) è titolare della quota della metà indivisa della piena proprietà dei seguenti beni immobili:
-- Appartamento per civile abitazione al piano terreno di un più ampio fabbricato sito in Rosignano Marittimo, frazione Castiglioncello, località "Quercetano Alto", Via Isonzo n. 5, composto da tre vani oltre cucina ed accessori, con annessi due locali di sgombero al piano seminterrato ed una corte della superficie di circa metri quadrati 357 (trecentocinquantasette).
Quanto sopra descritto confina con parti comuni, Caimi, Arata, Rossi-Borgioli, salvo se altri o migliori confini ed è riportato nel Catasto Fabbricati al foglio 63 di mappa, particella 508 subalterno 2, Via Isonzo n. 5, piano terreno e piano primo sottostrada, categoria A/2, classe 3, vani 6.5, rendita catastale euro 856,03, unito al subalterno 10.
Detto bene è pervenuto al Disponente, per la quota della metà indivisa della piena proprietà, a seguito di convenzione - ex art. 228, c. 2, della legge 19 maggio 1975, n. 151 - per Notar Ugo Balestri di Prato in data 28 novembre 1977, n. 67.122 di repertorio, registrata a Prato il 6 dicembre 1977 al n. 4.324 e trascritta nei Registri Immobiliari di Livorno in data 14 dicembre 1977 al n. 7.341 di formalità, con la quale i coniugi Raffaelli Romelio Tebaldo e Gelli Nilda Maria avevano assoggettato al regime della comunione legale dei beni anche i beni acquistati separatamente prima dell'entrata in vigore della stessa; detto bene era pervenuto per l'intera piena proprietà a Gelli Nilda Maria, per compra fattane da Marzi Licurgo con atto per Notar Aldo D'Abramo di Rosignano Marittimo in data 10 marzo 1973, n. 99.453 di repertorio, trascritto nei Registri Immobiliari di Livorno in data 15 marzo 1973 al n. 2.379 di formalità.
-- Fabbricato per civile abitazione sito in Prato, Via del Casone n. 18, disposto su due piani (piano rialzato e piano seminterrato), di complessivi vani catastali 14,5 (quattordici virgola cinque), con annesso resede circostante nonchè altro terreno in parte destinato a strada.
Quanto sopra descritto confina con Via Galluppi, Via del Casone, Petracchi, salvo se altri o migliori confini.
Il fabbricato con il resede circostante è riportato nel Catasto Fabbricati al foglio 65 di mappa, particella 346, Via del Casone, piano terreno, piano primo e piano primo sottostrada, categoria A/2, classe 4, vani 14.5, rendita catastale euro 1.647,50, precisandosi che quanto sopra descritto insiste su area ancora riportata nel Catasto Terreni al foglio 65 di mappa, particella 346, di are 7 (sette) e centiare 40 (quaranta).
Il terreno di pertinenza in parte destinato a strada è riportato nel Catasto Terreni al foglio 65 di mappa, particelle: 421, di are 1 (uno) e centiare 60 (sessanta), con reddito dominicale euro 0,96; 355, di are 3 (tre) e centiare 30 (trenta), con reddito dominicale euro 1,99; e 357 di centiare 80 (ottanta) con reddito dominicale euro 0,48.
Il fabbricato con l'annesso resede di pertinenza sopra descritto è pervenuto al Disponente, per la quota della metà indivisa della piena proprietà, a seguito di convenzione - ex art. 228, c. 2, della legge 19 maggio 1975, n. 151 - per Notar Ugo Balestri di Prato in data 28 novembre 1977, n. 67.122, sopra citata e trascritta nei Registri Immobiliari di Prato in data 27 dicembre 1977 al n. 4.706 di formalità; l'area su cui è stato costruito detto fabbricato era pervenuta per l'intera piena proprietà a Gelli Nilda Maria, per compra fattane dalla cooperativa edificatrice "La Economica s.c.r.l." con atto per Notar Luigi Bettini di Prato in data 31 gennaio 1963, n. 34.223 di repertorio, registrato a Prato il 15 febbraio 1963 al n. 3.318 e trascritto nei Registri Immobiliari di Prato l'8 marzo 1963 al n. 1.348 di formalità.
Il terreno di pertinenza in parte destinato a strada è pervenuto al Disponente per compra fattane da Cecchi Lina con atto per Notar Luigi Bettini di Prato in data 24 dicembre 1966, n. 39.738 di repertorio, registrato a Prato il 30 dicembre 1966 al n. 4.766 e trascritto nei Registri Immobiliari di Prato in data 28 gennaio 1967 al n. 618 di formalità (precisandosi che anche detto bene a seguito della convenzione - ex art. 228, c. 2, della legge 19 maggio 1975, n. 151 - per Notar Ugo Balestri di Prato in data 28 novembre 1977, n. 67.122, sopra citata è stato dai coniugi Raffaelli Romelio Tebaldo e Gelli Nilda Maria assoggettato al regime della comunione legale dei beni).
c) è suo intendimento quello di istituire mediante il presente atto un Trust, dichiarandosi Trustee della nuda proprietà dei beni di cui alle lettere a) e b) per le finalità di cui alla lettera f), riservandosene l'usufrutto vita natural durante e dopo di sè in favore del proprio coniuge Gelli Nilda Maria, come specificato nella parte B del presente atto;
d) egli ovvero soggetti terzi (questi ultimi nei limiti e secondo le modalità di cui all’art. 3) potranno in seguito e con atti separati, rispettivamente, dichiararsi Trustee o trasferire al Trustee del Trust istituito mediante il presente atto altri beni mobili o immobili, titoli di credito, diritti di ogni tipo ed in genere quanto possa formare oggetto di trasferimento;
e) i beni di cui alle lettere a), b) e d) sono e saranno in esclusiva proprietà e titolarità del Trustee, con il vincolo per questi di gestire quanto gli viene trasferito secondo le disposizioni di questo atto;
f) finalità del presente Trust è quello di conservare e incrementare il valore dei Beni in Trust, assicurando il godimento dei frutti e dei beni capitali del trust fund ai Beneficiari individuati secondo le modalità stabilite nell’art. 4 e nella Parte IV del presente atto, prevenendo contrasti fra i medesimi e senza che le vicende personali del comparente possano influire sui Beni in Trust;
g) al riconoscimento del Trust istituito con questo atto si applicano le disposizioni della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, ratificata dalla Repubblica Italiana con legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, salve disposizioni di maggiore favore.
Tanto premesso quale parte integrante e sostanziale Raffaelli Romelio Tebaldo
DICHIARA QUANTO SEGUE
- A
Atto istitutivo
"TRUST RRT"
Parte I : Disposizioni Generali
Art. 1) Istituzione e denominazione del Trust; momento iniziale della sua efficacia; sua irrevocabilità
Raffaelli Romelio Tebaldo dichiara di istituire per mezzo di questo atto un Trust, denominato "TRUST RRT".
Il Trust ha effetto irretroattivo dal momento in cui si sarà verificata la condizione sospensiva prevista nella parte D del presente atto.
Il Trust è irrevocabile.
Art. 2) Individuazione del Disponente
Il Disponente è Raffaelli Romelio Tebaldo, meglio generalizzato nella comparizione del presente atto.
Art. 3) Successivi apporti al Trust
Il Disponente potrà, successivamente al presente atto, dichiararsi Trustee di ulteriori beni o diritti dei quali egli sia titolare.
Qualunque soggetto terzo potrà trasferire beni e diritti al Trustee affinché siano inclusi fra i Beni in Trust e regolati dalle disposizioni di questo atto, purché vi sia il consenso scritto del Disponente o, in caso di mancanza o incapacità del Disponente, del Guardiano.
L'eventuale apporto di beni da parte di terzi non farà assumere ad essi la qualifica di Disponente e pertanto costoro non potranno esercitare i poteri che nel presente atto sono stati attribuiti e/o riservati al Disponente stesso.
Fermo quanto sopra, i terzi che incrementino i Beni in Trust possono però nominare, per iscritto, i soggetti ai quali spettano i beni o diritti da essi trasferiti.
Art. 4) Individuazione dei Beneficiari (rinvio); nozione di Beneficiario di Reddito, di Beneficiario Finale e di Beneficiario Attuale
I Beneficiari del Reddito (cioè i soggetti aventi diritto, durante l’esistenza del Trust, a ricevere il Reddito dei Beni in Trust, come definito all’art. 39) ed i Beneficiari Finali (cioè i soggetti aventi diritto, alla scadenza del Trust come definita all’art. 8, a ricevere Beni in Trust che risultino non ancora attribuiti a Beneficiari di Reddito) sono i soggetti che saranno nominati dal Disponente con successivo atto tra vivi.
Le clausole del presente atto che utilizzano il termine “Beneficiario Attuale” o "Beneficiari Attuali" devono intendersi riferite al soggetto o ai soggetti che, se il Trust finisse nel momento in cui è prevista l’attività descritta dalla clausola stessa, ne sarebbe Beneficiario Finale.
Le clausole del presente atto che utilizzano genericamente il termine “Beneficiario” devono invece intendersi come riferite, indifferentemente, sia al Beneficiario del Reddito che al Beneficiario Finale, salvo che dal contesto risulti diversamente.
Art. 5) Individuazione dei Beni in Trust
Sono Beni in Trust:
I) la nuda proprietà della partecipazione sociale e dei beni immobili di cui alle lettere a) e b) della premessa la cui descrizione, che per brevità non si ripete, è da intendersi qui integralmente riportata e trascritta;
II) ogni bene o diritto dei quali, successivamente al presente atto, il Disponente si dichiari Trustee ovvero ogni bene o diritto che, successivamente al presente atto, un soggetto terzo trasferisca al Trustee affinché siano inclusi fra i Beni in Trust, come meglio specificato nell’art. 3;
III) ogni somma che il Trustee riceva in forza di tali diritti;
IV) i frutti prodotti;
V) ogni bene e diritto acquistato per mezzo di Beni in Trust o quale corrispettivo dell'alienazione o dell'impiego di Beni in Trust.
I Beni in Trust sono in proprietà e titolarità del Trustee, affinché egli se ne avvalga e ne disponga secondo le modalità e per i fini enunciati in questo atto.
I Beni in Trust sono separati dal patrimonio proprio del Trustee, non formano oggetto della sua successione ereditaria, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non sono in alcun caso aggredibili né dai suoi creditori né dai creditori del Disponente.
Art. 6) Individuazione del Trustee
L’ufficio di Trustee del Trust è inizialmente ricoperto dal Disponente, meglio generalizzato nella parte iniziale del presente atto.
La nomina del Disponente come Trustee è irrevocabile.
I diritti e gli obblighi del Trustee e la successione nell'ufficio sono disciplinati nella Parte II di questo atto.
Art. 7) Individuazione del Guardiano.
Fino a che l'ufficio di Trustee sarà ricoperto dal Disponente il presente Trust avrà esecuzione senza Guardiano.
Il Disponente tuttavia nomina fin d'ora quale Guardiano, con decorrenza della nomina dalla data in cui egli non rivestirà più l'ufficio di Trustee, il dott. Mario Assuero Marchi, nato a Prato il 16 settembre 1948, con studio in Prato, Via Sant'Anna n. 9.
Per tutto il tempo in cui il presente Trust sarà privo di Guardiano le clausole del presente atto prevedenti un’attività dell’ufficio di Guardiano non avranno applicazione.
I diritti e gli obblighi del Guardiano, la composizione dell’ufficio e la successione nel medesimo sono disciplinati nella Parte III di questo Atto.
Art. 8) Durata del Trust
Il Trust esaurisce i propri effetti, previo esperimento della fase di assegnazione di cui alla Parte V del presente atto e fatta salva l'applicabilità dell'art. 43 della legge regolatrice del presente Trust, una volta che siano decorsi venti anni dalla data in cui si sarà verificata la condizione sospensiva di cui alla parte D del presente atto.
Art. 9) Nozione dei termini "capace” (o “capacità”) oppure “incapace” (o “incapacità”)
In questo atto i termini “capace” (o “capacità”) oppure “incapace” (o “incapacità”) si riferiscono, rispettivamente, alla idoneità o meno di un soggetto ad attendere in modo stabile, vigile e pronto alle incombenze della funzione o del potere ai quali i suddetti termini si riferiscono.
La suddetta inidoneità, per produrre effetti ai sensi di questo atto, deve essere attestata per iscritto da tre medici (uno fra i quali specializzato in neurologia ed uno in psichiatria) nominati dal Presidente dell’Ordine dei Medici di Prato su richiesta di qualsiasi interessato.
Il rifiuto del soggetto, della cui inidoneità si teme, di sottoporsi al controllo medico entro il termine di 30 giorni dalla convocazione da parte del suddetto collegio medico, da effettuarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comporta l’automatica cessazione di questi dall'ufficio ricoperto.
Art. 10) Forma degli atti
Gli atti di cui agli artt. 3 (consenso ad ulteriori apporti da parte di soggetti diversi dal Disponente e nomina dei soggetti ai quali spettano i beni o diritti trasferiti da terzi), 4, 41 e 42 (nomina di Beneficiari), da 29 a 31 (nomina, accettazione, revoca e dimissioni del Trustee) e da 36 a 38 (nomina, accettazione, revoca e dimissioni del Guardiano) debbono rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, a pena di nullità.
Art. 11) Legge regolatrice del Trust
Il Trust è regolato dalla legge di Jersey – Isole del Canale e cioè dalla Trusts (Jersey) Law 1984 e successive modificazioni, con prevalenza delle clausole del presente atto rispetto alle norme derogabili di tale legge regolatrice.
Art. 12) Legge regolatrice dell'amministrazione; giurisdizione in caso di controversie
Le obbligazioni e la responsabilità del Trustee sono disciplinate cumulativamente dalla legge regolatrice del Trust e dalla legge italiana.
Per l'applicazione della legge italiana il Trustee è considerato quale gestore di beni che, sebbene di sua proprietà, sono destinati a soddisfare esclusivamente interessi altrui e ad essere trasferiti ai Beneficiari.
La validità, l'efficacia e l'opponibilità degli atti del Trustee posti in essere in Italia o riguardanti beni immobili siti in Italia sono regolate dalla legge italiana.
Ogni controversia relativa all’istituzione o agli effetti del Trust o alla sua amministrazione o ai diritti dei Beneficiari o di qualsiasi altro soggetto menzionato in questo atto è obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposta alla giurisdizione dello Stato di residenza del Trustee.
Art. 13) Riservatezza
Salvo quanto disposto da questo atto e/o dalla legge regolatrice del Trust e/o dal provvedimento di un giudice o per altra causa, e salvo che ciò sia ritenuto dal Trustee necessario in relazione al compimento di un atto di amministrazione o di disposizione o alla difesa in un procedimento giudiziario, o all'ottenimento di un parere professionale, il Trustee è tenuto a non comunicare a chicchessia alcuna informazione e a non consegnare alcun documento riguardanti il Trust.
Peraltro, il Trustee consegnerà ogni documento riguardante il Trust ai Beneficiari Finali al termine del Trust.
Art. 14) Libro degli eventi; effetti verso i terzi
Il Trustee è obbligato a istituire, custodire e aggiornare il "Libro degli eventi del trust" che verrà vidimato dal notaio rogante il presente atto subito dopo la sua stipula.
Il Trustee registrerà in tale libro ogni avvenimento del quale ritenga opportuno conservare la memoria e comunque ogni attribuzione e/o pagamento eseguiti in favore dei Beneficiari.
In ogni caso, il Trustee annoterà gli estremi e il contenuto di qualsiasi atto per il quale la forma scritta sia prescritta in questo atto o del quale sia comunque opportuno prevenire la dispersione e manterrà una raccolta completa di tali atti.
Il Libro degli eventi del Trust sarà custodito dal Trustee.
Chiunque contragga con il Trustee è legittimato a fare pieno affidamento sulle risultanze del Libro degli eventi del trust.
Parte II: Il Trustee
Art. 15) Poteri del Trustee.
Finche la posizione di Trustee sarà ricoperta dal Disponente egli dispone dei Beni in Trust senza alcuna limitazione che non risulti in questo atto e senza dovere mai altrimenti giustificare i propri poteri, che coincidono con quelli che la legge riconosce al proprietario o titolare dei Beni in Trust.
Il Trustee ha legittimazione processuale attiva e passiva in relazione ai Beni in Trust.
Egli può comparire nella sua qualità di Trustee dinanzi a notai ed a qualunque pubblica autorità senza che mai gli si possa eccepire mancanza o indeterminatezza di poteri.
Quando l’ufficio di Trustee non sarà più ricoperto dal Disponente, il Trustee subentrante non può, senza avere ottenuto il consenso del Guardiano o, in mancanza di Guardiano, il consenso della maggioranza dei Beneficiari Attuali calcolata per capi:
- alienare a qualsiasi titolo la partecipazione nella società a responsabilità limitata indicata alla lettera a) della premessa, né costituirla in pegno o in usufrutto;
- alienare a qualsiasi titolo o costituire in garanzia beni immobili o diritti reali immobiliari in trust.
Il Trustee è privo del potere di anticipazione (power of advancement) previsto dalla sect. 38 della legge regolatrice del presente Trust.
Art. 16) Indicazioni al Trustee
Nell'esercizio della propria discrezionalità, il Trustee terrà conto delle indicazioni del Guardiano come manifestategli per iscritto, e ad esse si uniformerà qualora le ritenga conformi alle finalità del Trust.
Salve le disposizioni e le limitazioni espresse in questo atto, le facoltà e i poteri del Trustee rimangono tuttavia pieni.
Art. 17) Investimenti del Trustee
In quanto fra i Beni in Trust siano incluse somme di denaro, titoli o altri strumenti finanziari, il Trustee curerà che siano investiti nelle forme che egli riterrà più idonee ad assicurare loro un’adeguata redditività senza correre elevati rischi di perdita del capitale.
Le somme necessarie alla gestione ordinaria del Trust saranno accantonate in apposito libretto o conto corrente, accesi secondo le modalità di cui all’art. 20.
Art. 18) Pagamento di imposte
Il Trustee, impiegando a tal fine le disponibilità del Trust e comunque i Beni in Trust, potrà assolvere qualsiasi imposta in qualsiasi Stato a carico del Trust o del Trustee in conseguenza dell'esistenza o degli effetti del Trust o del reddito o del capitale da esso ricevuto o distribuito, anche se tale imposta non possa essere pretesa contro il Trustee.
Art. 19) Conflitto di interessi
Il Trustee non può in nessun caso rendersi acquirente di Beni in Trust, né trarre alcun vantaggio dai frutti da essi prodotti, né in alcuna forma godere le utilità che da essi derivano.
Il Trustee non può attribuire alcun incarico professionale né delega retribuita, né in alcun modo contrarre con persone a lui legate da vincoli di famiglia, di professione o di interesse, né con enti nei quali egli o un suo familiare o associato abbia un interesse, a meno che il Guardiano, posto a conoscenza delle circostanze, lo autorizzi espressamente per iscritto.
Art. 20) Separazione patrimoniale
Il Trustee è obbligato a tenere i Beni in Trust separati sia dai propri, sia da qualsiasi altro bene o diritto gli sia intestato.
In particolare:
a) tutte le volte che si tratti di beni o diritti iscritti o iscrivibili in registri, pubblici o privati, il Trustee è tenuto a richiederne l'iscrizione o nella sua qualità di Trustee del Trust o al nome del Trust o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del Trust;
b) i rapporti bancari istituiti dal Trustee e tutti i contratti da lui stipulati saranno intestati al Trustee nella sua qualità o al Trust e ogni somma sarà depositata nei conti così denominati.
Qualora il Trustee, in violazione dei propri obblighi, abbia compiuto atti dispositivi sui Beni in Trust o li abbia confusi con i propri beni personali, i Beneficiari ed il Guardiano avranno a disposizione i rimedi di cui all’art. 11, paragrafo secondo, lettera d) della Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, ratificata dalla Repubblica Italiana con legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, salve disposizioni di maggiore favore.
Art. 21) Custodia
Il Trustee deve custodire i Beni in Trust.
Il Trustee è tenuto al compimento di ogni attività necessaria per tutelare la consistenza fisica dei Beni in Trust, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso.
Il Trustee può intestare Beni in Trust a fiduciari, purché ne mantenga il controllo.
Art. 22) Partecipazioni in società
Qualora fra i Beni in Trust vi siano partecipazioni in società, il Trustee ha l'obbligo di esercitare i relativi diritti al fine di assicurarne una gestione ottimale.
Art. 23) Deleghe del Trustee
Il Trustee è di regola tenuto a svolgere le proprie funzioni personalmente (se trattasi di persona giuridica, tramite i propri amministratori o dipendenti).
Il Trustee, però, potrà delegare a terzi:
- il compimento di attività per un tempo determinato sotto il suo diretto controllo;
- le attività il cui compimento richieda il possesso di particolari abilitazioni professionali e comunque che esulino dalle sue personali cognizioni professionali.
Il Trustee può nominare avvocati ed avvalersi di consulenti, legali e non.
La responsabilità del Trustee per gli atti e/o le omissioni compiuti dai soggetti delegati è regolata dall’art. 25.
Art. 24) Rendiconto
Il Trustee consegna annualmente al Guardiano una relazione sull'amministrazione e un inventario dei Beni in Trust, con la opportuna documentazione giustificativa.
Il Trustee riferisce informalmente al Guardiano circa lo stato della gestione dei Beni in Trust e, a richiesta del medesimo, gli fornisce l’idonea documentazione giustificativa.
Ove ne sia richiesto dal Guardiano, il Trustee deve sottoporsi ad una verifica contabile ed amministrativa, condotta da un professionista abilitato nominato dal Guardiano e compensato dal Trust.
Art. 25) Presupposti della responsabilità del Trustee ed ipotesi di suo esonero da responsabilità
Il Trustee è responsabile per i propri atti e/o omissioni quando si sia comportato, con dolo o colpa grave, in difformità dalle prescrizioni di legge, ovvero abbia violato le disposizioni di questo atto, ovvero abbia agito in conflitto di interessi.
Il Trustee è esonerato da responsabilità per gli atti e/o le omissioni dei terzi, da lui incaricati o delegati in conformità dell’art. 23, nei seguenti casi:
- qualora si tratti di professionisti e consulenti, ove essi siano legalmente abilitati a svolgere tale attività;
- qualora si tratti di altri soggetti, solo nel caso in cui costoro abbiano agito con dolo o colpa grave.
Il Trustee è esonerato da responsabilità qualora, prima del compimento di un atto, abbia richiesto in buona fede e ottenuto un parere scritto da parte di un legale abilitato iscritto al relativo albo professionale da almeno dieci anni.
Art. 26) Luogo dell'amministrazione del Trust; sua modifica
Il luogo dell'amministrazione del Trust è fissato presso il luogo di residenza del Trustee (nel caso in cui si tratti di persona giuridica, presso la sua sede legale).
Ogni atto, contabilità e documento inerente al Trust dovrà essere custodito dal Trustee.
In caso di successione del Trustee, il Trustee subentrante deve senza indugio informare per iscritto il Guardiano del mutamento del luogo dell’amministrazione del Trust.
Art. 27) Compenso del Trustee
L’ufficio di Trustee, finché sarà ricoperto dal Disponente, è gratuito.
Il compenso spettante a chi eventualmente ricopra l’ufficio di Trustee successivamente al Disponente sarà fissato dal soggetto che ha il potere di nominarlo nell’atto fra vivi di nomina.
Art. 28) Spese del Trustee
Ogni costo sostenuto specificamente dal Trustee per lo svolgimento del suo ufficio è a carico del Trust.
Fra tali costi rientrano i compensi e i rimborsi dei legali incaricati dal Trustee e le spese delle procedure legali nelle quali il Trustee abbia la veste di parte.
Le spese di difesa del Trustee, convenuto in giudizio da un Beneficiario o da terzi per ragioni inerenti lo svolgimento del suo ufficio (ma non la sua responsabilità), sono considerate costo del Trust.
Il Trustee ha diritto di rimborsarsi di ogni spesa sostenuta attingendo alle disponibilità del Trust e in nessun caso e per nessuna ragione il Trustee è tenuto ad anticipare personalmente alcun costo.
Art. 29) Successione del Trustee
Fermo quanto previsto al precedente art. 6 in tema di irrevocabilità del Disponente dall’ufficio di Trustee, il Trustee rimane nell'ufficio:
- se persona giuridica, fino alla propria messa in liquidazione, estinzione per qualunque altra causa, inizio di una qualsiasi procedura concorsuale, revoca o dimissioni;
- se persona fisica, fino alla propria morte, sopravvenuta incapacità (come sopra definita all'art. 9), revoca o dimissioni.
Qualora il Disponente cessi dall’ufficio di Trustee per qualunque motivo, nuovo Trustee sarà il soggetto che egli nominerà in un successivo atto fra vivi o mortis causa, comunicato senza indugio per iscritto al Trustee uscente, al Guardiano ed ai Beneficiari Attuali.
Se il Disponente sia deceduto o incapace, nuovo Trustee sarà il soggetto che i Beneficiari Attuali nomineranno, con decisione adottata a maggioranza da calcolarsi per capi, con atto tra vivi comunicato senza indugio per iscritto al Trustee uscente e al Guardiano.
Laddove i Beneficiari Attuali non effettuino la nomina del Trustee subentrante nei 30 giorni successivi a quello in cui si è verificata la causa di cessazione dall’ufficio del Trustee uscente, a detta nomina provvederà, ad istanza del Guardiano ovvero anche di uno solo dei Beneficiari Attuali, il Presidente pro-tempore del Consiglio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, con atto scritto e comunicato senza indugio per iscritto al Trustee uscente, al Guardiano e ai Beneficiari Attuali.
L’atto di nomina del Trustee subentrante, da chiunque effettuato, potrà anche individuare una serie di soggetti destinati a ricoprire l’ufficio di Trustee in ordine successivo.
L’accettazione dell’incarico da parte del Trustee subentrante dovrà essere effettuata con atto scritto e di essa costui dovrà dare senza indugio comunicazione scritta al Disponente, al Guardiano e ai Beneficiari Attuali.
In caso di cessazione dall’ufficio per morte o sopravvenuta incapacità (come sopra definita all'art. 9) del Trustee, il Guardiano è tenuto a comunicare ciò per iscritto senza indugio al Disponente e ai Beneficiari Attuali.
Le regole previste nel presente articolo per il caso di cessazione dall’ufficio del Trustee in carica si applicano anche al caso di mancata accettazione dell’incarico da parte di un Trustee.
Art. 30) Revoca del Trustee
Fermo quanto previsto al precedente art. 6 in tema di irrevocabilità del Disponente dall’ufficio di Trustee, il Disponente (ovvero, se il Disponente sia deceduto o incapace, i Beneficiari Attuali con decisione a maggioranza calcolata per capi) può in ogni tempo revocare il Trustee per mezzo di atto scritto, comunicato per iscritto senza indugio al Trustee uscente, al Guardiano ed ai Beneficiari Attuali.
La revoca ha effetto dal momento della ricezione di detta comunicazione da parte del Trustee uscente.
Art. 31) Dimissioni del Trustee
Il Trustee può in ogni tempo dimettersi dall’ufficio, dandone senza indugio comunicazione scritta al Disponente, al Guardiano e ai Beneficiari Attuali.
Il Trustee dimissionario resterà però in carica fino al subentro nella carica stessa del nuovo Trustee.
Art. 32) Trasferimento automatico dei Beni in Trust in caso di mutamento del Trustee
In caso di subentro, per qualunque ragione, di un soggetto a un altro soggetto nell’ufficio di Trustee, i Beni in Trust appartengono di diritto a quest’ultimo e il precedente titolare dell'ufficio (o, se deceduto, i suoi eredi) sono tenuti:
- a porre in essere senza indugio ogni necessario atto per consentire al nuovo Trustee di esercitare i diritti spettanti al Trustee sui Beni in Trust e, in quanto occorra eseguire formalità in pubblici registri, per farlo comparire in detti pubblici registri come Trustee di questo Trust;
- a consegnare al nuovo Trustee i Beni in Trust e il Libro degli eventi, nonché qualsiasi atto e documento in suo possesso che abbia attinenza con il Trust o con i Beni in Trust;
- a fornire al nuovo Trustee ogni ragguaglio che il nuovo Trustee ragionevolmente gli richieda, ponendolo in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso dei Beni in Trust e di assolvere senza difficoltà le obbligazioni inerenti l'ufficio.
In ciascuno dei casi che precedono:
- le risultanze del Libro degli Eventi faranno piena prova della qualità di Trustee;
- è lecito a chi consegna atti e documenti di farne e trattenerne copie, ma unicamente per avvalersene in caso di azioni promosse contro di lui.
L’accettazione dell’ufficio di Trustee implica, altresì, il conferimento al Guardiano di una procura irrevocabile ad effettuare, in sua vece, il suddetto trasferimento in favore del nuovo Trustee in ogni eventualità in cui il Trustee non possa o non voglia effettuarlo.
Parte III: Il Guardiano
Art. 33) Poteri del Guardiano
Il Guardiano è titolare di ogni potere attribuitogli in questo atto, che egli eserciterà a propria assoluta ed insindacabile discrezione.
Il Guardiano, inoltre:
- ha facoltà di esprimere la propria opinione su qualsiasi attività del Trustee, anche se non ne venga richiesto dal Trustee;
- ha il potere di veto relativamente agli atti di cui al penultimo paragrafo dell’art. 15;
- ha diritto di agire contro il Trustee in caso di violazione, da parte di quest’ultimo, delle disposizioni contenute in questo atto o delle norme della legge regolatrice del Trust o di qualsiasi altra legge applicabile ad uno specifico atto.
Il Trustee è tenuto a rispettare con il massimo scrupolo la posizione del Guardiano, interpretando ogni disposizione dubbia di questo atto nel senso della maggiore latitudine di tali prerogative.
Art. 34) Compenso del Guardiano
Il compenso spettante a chi ricopra l’ufficio di Guardiano sarà fissato dal soggetto che ha il potere di nominarlo nell’atto fra vivi di nomina ovvero con atto separato.
Art. 35) Spese del Guardiano
Ogni costo sostenuto specificamente dal Guardiano per lo svolgimento del suo ufficio è a carico del Trust; in nessun caso e per nessuna ragione il Guardiano è tenuto ad anticipare personalmente alcun costo.
Fra tali costi rientrano i compensi e i rimborsi dei legali incaricati dal Guardiano e le spese delle procedure legali nelle quali il Guardiano abbia la veste di parte.
Le spese di difesa del Guardiano, convenuto in giudizio da un Beneficiario o da terzi per ragioni inerenti lo svolgimento del suo ufficio (ma non la sua responsabilità), sono considerate costo del Trust.
Art. 36) Nomina di Guardiano; successione nell’ufficio di Guardiano
Il Guardiano rimane nell'ufficio:
- se persona giuridica, fino alla propria messa in liquidazione, estinzione per qualunque altra causa, inizio di una qualsiasi procedura concorsuale, revoca o dimissioni;
- se persona fisica, fino alla propria morte, sopravvenuta incapacità (come sopra definita all'art. 9), revoca o dimissioni.
In ogni caso, il Guardiano cessa dall’ufficio quando i Beni in Trust sono attribuiti ai Beneficiari.
La nomina del Guardiano dovrà essere effettuata con atto scritto comunicato senza indugio per iscritto all’eventuale Guardiano uscente, al Trustee e ai Beneficiari Attuali.
L’accettazione dell’incarico da parte del Guardiano dovrà essere effettuata con atto scritto e di essa costui dovrà dare senza indugio comunicazione scritta al Disponente, al Trustee e ai Beneficiari Attuali.
In caso di cessazione dall’ufficio per morte o sopravvenuta incapacità (come sopra definita all'art. 9) del Guardiano, il Trustee è tenuto a comunicare ciò per iscritto senza indugio al Disponente e ai Beneficiari Attuali.
Qualora non vi sia più il Guardiano alla nomina provvede il Disponente con successivo atto fra vivi o mortis causa.
In caso di morte o incapacità del Disponente, Guardiano sarà il soggetto che i Beneficiari Attuali, con decisione adottata a maggioranza da calcolarsi per capi, nomineranno con successivo atto fra vivi, comunicato senza indugio per iscritto al Trustee.
L'atto di nomina potrà anche individuare una serie di soggetti destinati a ricoprire l’ufficio di Guardiano in ordine successivo.
Laddove i soggetti cui è stato attribuito il potere di nomina non provvedano alla nomina del Guardiano entro 30 giorni dal verificarsi della causa di cessazione dall’ufficio del Guardiano in carica, a detta nomina provvederà il Presidente pro-tempore del Consiglio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, su richiesta di qualsiasi interessato.
Le regole previste nel presente articolo per il caso di cessazione dall’ufficio del Guardiano in carica si applicano anche al caso di mancata accettazione dell’incarico da parte di un Guardiano.
Art. 37) Revoca del Guardiano
I Beneficiari Attuali con decisione a maggioranza calcolata per capi possono in ogni tempo revocare il Guardiano per mezzo di atto scritto, comunicato per iscritto senza indugio al Guardiano uscente e al Trustee.
La revoca ha effetto dal momento della ricezione di detta comunicazione da parte del Guardiano uscente; fino all'accettazione della carica da parte di un nuovo Guardiano, pertanto, le clausole del presente atto prevedenti un’attività dell’ufficio di Guardiano non avranno applicazione.
Art. 38) Dimissioni del Guardiano
Il Guardiano può in ogni tempo dimettersi dall’ufficio, dandone senza indugio comunicazione scritta al Disponente, al Trustee e ai Beneficiari Attuali.
Il Guardiano dimissionario resterà però in carica fino al subentro nella carica stessa del nuovo Guardiano.
Parte IV
Il Reddito del Trust; i Beneficiari di Reddito ed i Beneficiari Finali
Art. 39) Nozione di Reddito del Trust; Reddito Accantonato e Reddito Accumulato.
Ai fini del presente atto, per Reddito del Trust si intende ogni frutto, dividendo, interesse o altra utilità prodotti dai Beni in Trust, ivi incluso il prezzo ricavato da eventuali alienazioni compiute dal Trustee durante il periodo in cui il presente Trust ha avuto esecuzione, e
a) percepito dal Trustee, ovvero
b) mantenuto nel patrimonio di società di proprietà del Trust, diretta o per mezzo di fiduciari o di altre società.
Per Reddito Accantonato si intende quello percepito dal Trustee e che, secondo le disposizioni dell'atto di nomina dei Beneficiari del Reddito, non deve temporaneamente essere loro attribuito.
Per Reddito Accumulato si intende quello percepito dal Trustee e che, secondo le disposizioni dell'atto di nomina dei Beneficiari, non dovendo essere attribuito ai Beneficiari del Reddito assumerà la natura di "capitale" e come tale spetterà ai Beneficiari Finali.
Art. 40) Utilizzo del Reddito del Trust
Il Reddito del Trust, come definito all’art. 39, assolto ogni costo relativo all’amministrazione dei Beni in Trust e ogni altro costo inerente il Trust, sarà attribuito dal Trustee ai Beneficiari del Reddito nella misura e secondo le modalità previste nel relativo atto di nomina.
Art. 41) Beneficiari del Reddito
Sono Beneficiari del Reddito il soggetto o i soggetti che saranno nominati dal Disponente con successivo atto fra vivi, nella misura e secondo le modalità previste nel relativo atto di nomina.
I diritti attribuiti ai Beneficiari del Reddito non sono trasmissibili per atto tra vivi.
Art. 42) Beneficiari Finali
Sono Beneficiari Finali il soggetto o i soggetti che saranno nominati dal Disponente con successivo atto fra vivi, nella misura e secondo le modalità previste nel relativo atto di nomina.
I diritti attribuiti ai Beneficiari Finali non sono trasmissibili nè per atto tra vivi nè a causa di morte.
Parte V: La destinazione finale dei Beni in Trust
Art. 43) Destinazione finale dei Beni in Trust
Sopraggiunto il termine finale del Trust, come definito nell'art. 8, il Trustee ha l’obbligo di attribuire senza indugio i Beni in Trust ai Beneficiari Finali.
L’accettazione dell’ufficio di Trustee implica, altresì, il conferimento al Guardiano di una procura irrevocabile ad effettuare, in sua vece, il suddetto trasferimento in favore dei Beneficiari Finali in ogni eventualità in cui il Trustee non possa o non voglia effettuarlo.
Art. 44) Aspetti fiscali della distribuzione
Nel procedere all’attribuzione dei Beni in Trust, il Trustee cura la scelta delle soluzioni fiscalmente più efficienti.
- B -
Riserva di usufrutto successivo
Raffaelli Romelio Tebaldo dichiara di avere vincolato in trust i beni descritti alle lettere a) e b) della premessa, la cui descrizione è da intendersi qui integralmente riportata e trascritta, riservandosene l'usufrutto e dopo di sè in favore del proprio coniuge Gelli Nilda Maria, la quale, come sopra rappresentata, accetta.
Detta riserva di usufrutto si configura pertanto come donazione sottoposta a condizione sospensiva e a termine iniziale costituiti dalla premorienza del donante alla donataria.
- C -
Situazione urbanistica degli immobili oggetto di usufrutto successivo
Il Disponente - consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - dichiara che il fabbricato sito in Prato è stato costruito in data anteriore all'1 settembre 1967 e che per esso non sono stati mai adottati nè risultano pendenti, provvedimenti sanzionatori.
Egli dichiara inoltre: a) che la sua costruzione è avvenuta in forza di licenza edilizia n. 14.274 del 14 giugno 1963; b) che per l'esecuzione di alcuni interventi abusivi, è stata presentata al Comune di Prato, domanda di sanatoria per gli abusi edilizi ai sensi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985 numero 47, acquisita dallo stesso Comune in data 27 marzo 1986 col n. 20.118 di protocollo, in relazione alla quale è stata pagata - autoliquidata dal richiedente - l'intera somma dovuta a titolo di oblazione, pari a complessive lire 327.000.= come da versamenti eseguiti in data 26 marzo 1986, presso l'Ufficio Postale di Galciana, con bollettino n. 782 di lire 100.000.= e bollettino n. 783 di lire 227.000; c) che è stato richiesto in data 12 novembre 1986 alle autorità competenti l'espressione del parere previsto dall'art. 32, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985 numero 47 e successive modificazioni; d) che il fabbricato di cui fa parte l'appartamento sito in Rosignano Marittimo è stato costruito in base alla licenza edilizia n. 299/67 rilasciata il 20 dicembre 1967; e) che l'abitabilità è stata rilasciata in data 25 giugno 1969; f) che per l'esecuzione di alcune opere abusive è stata rilasciata in data 2 novembre 1991 dal Comune di Rosignano Marittimo concessione edilizia in sanatoria (relativa alla domanda del 29 marzo 1986, n. 7.610 di protocollo).
- D -
Condizione sospensiva
I negozi contenuti nel presente atto sono espressamente sottoposti alla condizione sospensiva della nomina da parte del Disponente, entro il termine di 30 (trenta) giorni da oggi, dei Beneficiari del Reddito e dei Beneficiari Finali.
L’eventuale avveramento di tale condizione produrrà effetto irretroattivo, come specificato nell’art. 1.
- E-
Trattamento tributario
In considerazione della presenza della condizione sospensiva di cui alla parte D del presente atto, per la registrazione del presente atto è dovuta la sola imposta di registro in misura fissa.
Del presente atto - dattiloscritto a mia cura e completato di mia mano su ventisette pagine fin qui di sette fogli - io Notaio ho dato lettura, in presenza delle testimoni, al comparente che lo approva e dichiara di trovarlo in tutto conforme alla sua volontà.
Viene sottoscritto alle ore dieci e trenta minuti.

Documenti collegati

Il trust: nozione
Varie tipologie di trust: trust interno e trust esterno
L'usufrutto successivo

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