Testimoni e art. 57 l.n




In presenza di parte muta o sordomuta che sappia e possa leggere e scrivere (ipotesi di cui ai primi due commi dell'art. 57 l.n. ), la presenza dei testi non risulta necessaria, in applicazione del principio informatore stabilito di cui all'art. 48 l.n. .

Nel caso in cui invece l'assistenza dei testimoni sia stata richiesta dalla/le parti o imposta dal notaio per motivi differenti, in atto saranno costituiti due soggetti che non devono necessariamente comprendere il linguaggio a segni e gesti del minorato. Si procederà comunque nel rispetto della procedura disposta dal II comma dell'art. 57 l.n.. Nell'ipotesi disciplinata dal III comma dell'art. 57 l.n. (parte minorata che non sappia o non possa leggere o scrivere) uno dei testimoni dovrà invece necessariamente intendere il linguaggio a segni e gesti del muto o sordo (espressione che sostituisce la precedente "sordomuto" per effetto dell'art. 1 della Legge 95/2006) onde evitare la nomina di un secondo interprete per la parte portatrice di handicap. Tale specifica attitudine del teste sarà oggetto di dichiarazione da parte del medesimo. La relativa menzione, anche se non richiesta espressamente dalla legge, viene comunque usialmente riportata in atto ai fini di una migliore documentazione.

Anche nei confronti di tale importante dichiarazione, in relazione alle pesanti conseguenze non solo disciplinari che conseguono alla violazione dall'art. 57 l.n., il notaio ha il dovere di effettuare una corretta verifica di quanto affermato dal testimone a tale proposito.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla costituzione di un testimone che intenda il linguaggio del muto, allora sarà necessario richiedere ed ottenere la nomina di un secondo interprete, secondo la procedura prevista dall'art. 56 l.n..

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