Intervento in atto del muto e del sordo (art. 57 l.n.)



Sempre in tema di presenza in atto di soggetti portatori di handicap, oltre all'ipotesi di partecipazione all'atto di una parte non udente, la legge notarile, all'art. 57 , affronta le questioni relative alla parte muta o sorda (espressione che sostituisce la precedente "sordomuta" per effetto dell'art. 1 della Legge 95/2006).
Confermando la necessità di procedere alla nomina dell'interpretenota1, come previsto dal precedente art. 56 l.n., nell'ipotesi in cui il muto o sordo sappia e possa leggere e scrivere, egli stesso deve leggere l'atto (analoga operazione prevista per il sordo ex art. 56 l.n.), e scrivere di proprio pugno, in fine dell'atto e prima delle sottoscrizioni finali, di aver letto l'atto e di averlo riconosciuto conforme alla propria volontà nota2.
La presenza della parte muta o sorda impone al notaio una procedura di documentazione particolare. In effetti il comparente muto o sordo (che può leggere e scrivere) procede alla lettura dell'atto ed esegue un'annotazione sull'originale atto pubblico.
L'annotazione di questa dichiarazione deve essere autografa del soggetto muto o sordo, non potendo essere ammessa alcuna altra possibilità e deve essere eseguita alla fine dell'atto immediatamente prima delle sottoscrizioni, come espressamente richiesto dall'art. 57 l.n.. Ciò importa l'impossibilità di procedere alla sottoscrizione per tutte o alcune delle altre parti facendo successivamente apporre la detta dichiarazione seguita dalla sottoscrizione del minorato (Cass.Civ. Sez. III, 108/02 ). Essa dovrà far corpo con l'atto ed essere seguita da tutte le sottoscrizioni.

Note

nota1

La nomina dell'interprete già di competenza del Pretore del mandamento in cui ha la residenza il soggetto minorato, è stata attribuita al Presidente del Tribunale, territorialmente competente, a seguito del Dlgs n.51 del 1998 (art. 233 comma 1 lett. C) e della legge 16 giugno 1998 n. 188 .
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nota2

Il muto che sa leggere e scrivere non può leggere l'atto ad alta voce, ecco perchè è richiesta l'annotazione in atto, da parte del soggetto muto o sordo, dell'avvenuta lettura del documento.
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