In generale si può dire che il legislatore abbia cercato di dare il massimo risalto alla libertà testamentaria. Il principio rinviene un limite importante nella disciplina della successione necessaria, vale a dire nelle regole poste a presidio dei diritti dei riservatari o legittimari. Essi sono i soggetti ai quali spetta il diritto di ricevere una quota minima del patrimonio ereditario, denominata quota “di riserva” o “di legittima”. La legge è assai esplicita: ai sensi del co. 3° dell’art.
457 “le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari”. Si tratta di coloro che, legati dai rapporti familiari più stretti con il de cuius, per tale motivo si stima indispensabile siano considerati quali destinatari di una parte dell’asse ereditario. Vengono in considerazione a) il coniuge, b) i figli (o, in mancanza di questi, i loro discendenti), c) infine gli ascendenti (nel caso in cui non vi siano figli né altri discendenti). Giova porre in evidenzia due aspetti del rapporto tra la successione necessaria e la successione testamentaria. La successione è “necessaria” non già nel senso che il testatore non possa violarne le regole. Colui che, pur avendo coniuge e figli, decidesse di destinare tutti i propri beni ad un estraneo, sarebbe pienamente valido ed efficace, come pure quell’atto di ultima volontà che, nello stesso caso, disponesse unicamente in favore di uno solo dei legittimari, pretermettendo gli altri. Il testamento che si palesasse lesivo dei diritti di uno o più degli aventi diritto alla porzione di legittima è semplicemente impugnabile: il peculiare rimedio che l’ordinamento ha posto a disposizione dei riservatari è l’azione di riduzione (artt.
553 e ss.. Per i tramite di tale azione i legittimari possono “ridurre” le disposizioni testamentarie lesive allo scopo di recuperare la porzione loro riservata dalla legge, correlativamente rendendo l’atto di ultima volontà parzialmente inefficace nei loro confronti. Naturalmente si tratta, dopo l’apertura della successione (prima di tale momento opererebbe il divieto di cui al co. 2° dell’art.
557), di un diritto disponibile: libero ciascun legittimario di decidere di rispettare le volontà testamentarie. La c.d. acquiescenza è quell’atto negoziale unilaterale con cui si manifesta l’adesione alla volontà testamentaria, rinunziando il legittimario ad esercitare l’azione di riduzione. Vanno chiariti inoltre due concetti importanti. Anzitutto nessuno è in grado di conoscere la consistenza e la composizione del proprio residuo patrimonio al momento in cui verrà meno. Acquisti e vendita di immobili, percezione di interessi su conti correnti, variazioni del corso di titoli, eventi imprevisti che causano spese sono tutti elementi che non possono essere governati se non entro certi limiti. In secondo luogo le regole della successione necessaria sono state predisposta in maniera tale da lasciare il de cuius libero di disporre quantomeno della quota di un quarto del proprio patrimonio. Ciò anche se va fatto espressamente avviso come tale porzione potrebbe essere stata completamente esaurita da donazioni eseguite in vita che, proprio per quanto detto, potrebbero assumere una incidenza diversa rispetto a quella palesabile al tempo del perfezionamento. Il concetto sarà più chiaro esaminando il meccanismo della riunione fittizia (art.
556).