Scioglimento del contratto di convivenza per morte di uno dei contraenti


Il contratto di convivenza si scioglie naturalmente anche quando venga meno uno dei soggetti che lo hanno concluso.
Dispone il comma 63 dell'art. 1 della l. 76/2016 che, nel caso di cui alla lettera d) del comma 59 (vale a dire la morte di una delle parti), il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Scioglimento del contratto di convivenza per morte di uno dei contraenti"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti