Lo scioglimento del contratto di convivenza conosce una causa di scioglimento
ex uno latere ulteriore rispetto a quella del recesso di uno dei contraenti.
Se infatti i conviventi contraggono matrimonio ovvero unione civile tra loro, ai sensi del
comma 59 lettera c) dell'art.
1 della legge n.76/2016, ha luogo la risoluzione del contratto
de quo.
Non basta: lo stesso risultato si verifica per
il mero fatto di procedere a contrarre matrimonio (o unione civile, se dello stesso sesso)
non già tra i conviventi stessi,
ma anche semplicemente tra uno dei conviventi ed altra persona.Nulla è invece previsto per l'ipotesi in cui uno dei conviventi avesse a stipulare un ulteriore contratto di convivenza con altro partner. Si dovrebbe ritenere tale risultato come non praticabile, tuttavia quando si ponga mente all'insussistenza di qualsivoglia obbligo di fedeltà tra conviventi, la cosa appare meno fantasiosa di quanto possa sembrare a prima vista.
Ai sensi del
comma 62 dell'art.
1 della legge, nel caso da ultimo descritto,
il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile. Pare invero opportuno che il convivente "abbandonato" abbia quantomeno legale conoscenza dello scioglimento del contratto che lo legava in qualche modo, ancorchè effimero, al partner.