Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 53


Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, può stabilire, con proprio decreto, a favore dei
Comuni rivieraschi e delle rispettive Province, un ulteriore canone
annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni
chilowatt nominale concesso.
Con lo stesso decreto, il sovracanone è ripartito fra gli enti di
cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizioni
economiche e dell'entità del danno eventualmente subìto in dipendenza
della concessione.
Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche
siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sono
derivate, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, stabilisce tra quali Comuni e Province ed in
quale misura il sovracanone di cui ai commi precedenti debba essere
ripartito.
Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la
stessa scadenza del canone governativo (Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 4 dicembre 1956, n.1377).

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