Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 226


E' conservato il diritto alle sovvenzioni di cui agli artt. 1 a 8
del R.D. 2 ottobre 1919, n. 1995, e a norma del R.D. 17 settembre
1925, n. 1852 e del R.D. 15 aprile 1928, n. 854 (1):
a) ai concessionari di impianti elettrici che già godono dei
predetti benefici;
b) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad eseguire
i lavori, purché questi siano stati ultimati entro il 31 dicembre
1928 o alla stessa data si siano trovati in istato di avanzata
costruzione e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1931 e gli
interessati abbiano, entro il 31 dicembre 1928, presentato istanza in
doppio originale al Ministro dei lavori pubblici, fornendo la prova
dell'avanzamento dei lavori;
c) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad eseguire
i lavori, purché questi si siano trovati in pieno svolgimento al 30
giugno 1928 e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1931 e gli
interessati abbiano presentato entro il 30 maggio 1928 e rinnovato
entro il 30 novembre 1931 istanza in doppio originale al Ministero
dei lavori pubblici, in cui sia data la prova dello stato dei lavori.
Il Ministro dei lavori pubblici, in caso di contestazioni, decide
insindacabilmente, sentito il Consiglio superiore.
La mancata presentazione dell'istanza nei termini prescritti
importa la decadenza dal diritto alla sovvenzione, senza che occorra
apposita pronuncia.
Gli impianti, la cui esecuzione sia stata sospesa
dall'amministrazione, anteriormente all'entrata in vigore del R.D. 15
aprile 1928, n. 854 (il r.d. 17 settembre 1925, n. 1852 e il r.d. 15 aprile 1928, n.854, sono stati abrogati dall'art. 234 del presente decreto) per ragioni di interesse pubblico, possono beneficiare della sovvenzione anche se siano ultimati dopo il 1931.

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