Recesso (conto corrente, apertura in conto corrente )



In tema di conto corrente l'art. 1855 cod.civ. prescrive che, se l'operazione regolata in conto corrente (che può avere varia natura: anticipazione di credito, sconto etc.) è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto. Occorre dare un preavviso conforme agli usi o, in difetto, pari a quindici giorni nota1 . Il debito nei confronti dell'istituto di credito da parte del correntista può essere garantito da fidejussione rilasciata da un terzo. Ciò pone un'autonoma problematica, in riferimento alla possibilità che il recesso intervenga in relazione al vincolo di garanzia accessorio (Cass. Civ. Sez. III 2752/95 ) nota2.

L'art. 126 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (t.u. in materia bancaria e creditizia) prevedeva un regime speciale per le aperture di credito in conto corrente. Ai sensi della predetta norma i contratti con i quali le banche o gli intermediari finanziari concedono a un consumatore un'apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di una carta di credito dovevano contenere, a pena di nullità, alcune indicazioni tra le quali le modalità di recesso dal contratto. In esito all'integrale novellazione della norma, la disciplina è alquanto mutata. Infatti l'art.122 del predetto t.u., come novellato dal d.Lgs, 21 aprile 2016, n. 72 (in forza del quale le disposizioni si applicano anche ai contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di immobili residenziali), prevede al II comma che, nel caso in cui il rimborso delle spese prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si risultano applicabili una serie di norme, mentre l'art.126 septies prevede che l’utilizzatore di servizi di pagamento ha sempre la facoltà di recedere dal contratto quadro (tale quello che va a disciplinare una serie di rapporti, tipicamente come accade in un rapporto di conto corrente) senza penalità e senza spese di chiusura.
Il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro a tempo indeterminato se ciò è previsto dal contratto e con un preavviso di almeno due mesi, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.
In caso di recesso dal contratto dell’utilizzatore o del prestatore di servizi di pagamento, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dall’utilizzatore solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale

Note

nota1

La dichiarazione di recesso non è mai dotata, dunque, di efficacia immediata (Gius.Ferri, voce Conto corrente di corrispondenza, in Enc.dir., vol.IX, 1961, p.671). Ciò anche se, nella prassi bancaria, è invalso l'uso di prevedere convenzionalmente tempi di preavviso diversi da quello di legge, ritenendosi sufficiente talvolta anche un solo giorno di preavviso. Questa tendenza è stata oggetto di critiche da quanti (Salanitro, Conto corrente bancario, in Diritto della banca e del mercato finanziario, 1988, p.444) hanno ritenuto che detta disciplina convenzionale risulti eccessivamente favorevole per le banche, le quali sono solite pattuire simili clausole nell'ambito delle condizioni generali di contratto, che abbisognerebbero, in quanto tali, di una specifica approvazione per iscritto ex art.1341 , II comma cod.civ..
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nota2

Con la conseguenza che per effetto del recesso, essendo questo dotato di efficacia ex nunc, il fideiussore non garantirà le operazioni successive al recesso stesso, ma continuerà a rispondere delle obbligazioni contratte anteriormente al momento di efficacia del recesso (Teti, Marano, I contratti bancari, Milano, 1999, p.195).
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Bibliografia

  • FERRI, Conto corrente di corrispondenza, Enc.dir., IX, 1961
  • SALANITRO, Conto corrente bancario, Diritto della banca e del mercato finanziario, 1988
  • TETI MARANO, I contratti bancari, Milano, 1999

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