Cass. civile, sez. III del 1995 numero 2752 (09/03/1995)


Le rimesse effettuate alla banca in conto corrente dal debitore principale dopo il recesso del fideiussore hanno natura solutoria - e quindi effetti riduttivi sul contenuto dell' obbligazione di garanzia, per il principio contenuto nell' art. 1941 cod. civ. - quando esse afferiscono ad un conto non assistito da un contratto di concessione di credito (ovvero quando il saldo passivo superi l' importo massimo del credito che la banca si è impegnata a concedere), mentre, in presenza di un' apertura di credito (configurabile anche sulla base di fatti concludenti, non essendo necessaria la forma scritta), le suddette rimesse hanno la funzione di ripristinare la disponibilità che la banca è obbligata ad apprestare al correntista.

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