Codice Civile art. 1985


RECESSO DEL CONTRATTO
1. Il debitore può recedere dal contratto offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento.
2. Il debitore è tenuto al rimborso delle spese di gestione.

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