L'art.
1983 cod.civ. prevede che, una volta stipulato il contratto di cessione dei beni ai creditori,
il debitore ha comunque diritto di controllarne la gestione e di avere il rendiconto alla fine della liquidazione o alla fine di ogni anno, nell'ipotesi in cui la gestione abbia una durata superiore all'anno. Se è stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto non soltanto a coloro che l'hanno nominato, vale a dire i creditori, bensì anche al debitore.
Secondo la prevalente opinione
nota1 il diritto di controllo della gestione consiste nella possibilità di richiedere informazioni, di prendere conoscenza degli accordi conclusi con i terzi e delle strategie finalizzate alla liquidazione. Con tutta evidenza non può il diritto in esame valere a scavalcare il divieto del compimento da parte del debitore di atti di gestione diretta, né potrebbe il debitore fare opposizione alle operazioni decise dai creditori. Invero queste hanno una finalità prettamente liquidatoria, in difetto della quale ben potrebbe il debitore attivarsi domandando la risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art.
1986 cod.civ.
nota2.
Note
nota1
Vassalli, La cessione dei beni ai creditori, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.XIII, Torino, 1985, p.421 e Iudica, voce Cessione dei beni ai creditori, in Dig.disc.priv., vol.IV, Torino, 1988, p.284.
top1nota2
Miccio, Dei singoli contratti e delle altre fonti delle obbligazioni, in Comm.cod.civ., vol.IV, Torino, 1969, p.624.
top2Bibliografia
- IUDICA, Cessione dei beni ai creditori, Dig.disc.priv., II, 1988
- MICCIO, Dei singoli contratti, Comm.cod.civ., IV, 1969
- VASSALLI, La cessione dei beni ai creditori, Torino, Trattato Rescigno, XIII, 1985