La condotta del debitore (cessione dei beni ai creditori)




L'art. 1980 cod.civ. esclude che il debitore possa disporre dei beni oggetto della cessione.

Perfezionata la cessione dei beni, il debitore perde la disponibilità dei cespiti che ne sono oggetto. Approfondiremo separatamente la natura giuridica di tale vincolo di indisponibilità.

L'art.1983  cod.civ. contempla a favore del debitore un diritto di controllo della gestione e di rendiconto al termine della liquidazione.

L'art.1985 cod.civ.  prevede infine che il debitore possa sempre esercitare il diritto di recedere dal contratto.

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