Prescrizione del diritto scaturente dalla rendita



Il diritto alla rendita considerata nella sua complessità è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 cod.civ..

Tale diritto deve essere distinto da quello afferente la singola prestazione, come tale soggetta al più breve termine quinquennale di cui al n.1 dell'art. 2948 cod.civ. nota1.

Note

nota1

Cfr. Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.354.
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Bibliografia

  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995

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