Prestazione di garanzie (rendita vitalizia)



Nel contratto di rendita vitalizia il codice civile non contiene prescrizioni analoghe a quelle disposte in tema di rendita perpetua, nel cui ambito la costituzione di una garanzia reale si palesa come necessaria (cfr. l'art. 1864 cod.civ. ).

In ogni caso è possibile riferire che, quando la rendita sia stata convenuta in corrispettivo dell'alienazione di un bene immobile, viene a manifestarsi l'operatività dell'art. 2817 cod.civ. , ai sensi del quale viene costituita ex lege in favore del vitaliziato alienante l'ipoteca legale.

A differenza di quanto è possibile constatare in tema di rendita perpetua sarà tuttavia possibile per il vitaliziato fare rinunzia alla garanzia ipotecaria senza per questo impingere nella nullità del relativo patto nota1.

Tutto questo in linea teorica: in pratica il creditore vorrà munirsi di ogni più idonea garanzia, sia reale sia personale allo scopo di prevenire l'inadempimento del debitore. L'art.1877 cod.civ. in questo senso sovviene il vitaliziato, disponendo che, nell'ipotesi di mancata prestazione o di diminuzione delle garanzie pattuite il  creditore può domandare la risoluzione del contratto nota2.

Note

nota1

Si ritiene infatti che, diversamente dalla rendita perpetua, nella rendita vitalizia non sia richiesta la concessione di una garanzia quale requisito essenziale: Lanzio e Maiorca, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.1620.
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nota2

Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.353.
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Bibliografia

  • LANZIO MAIORCA, Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, IV, 1999
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995

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