Forma del contratto di rendita perpetua e vitalizia



Il numero 10 dell'art. 1350 cod.civ. richiede la forma scritta ad substantiam actus per il perfezionamento del contratto di rendita perpetua o vitalizia. Si badi che detta prescrizione opera indipendentemente dal fatto che la rendita sia stata costituita a fronte della cessione di un immobile ovvero semplicemente di un capitale nota1.

La prescrizione formale di cui sopra deve ovviamente fare i conti con il titolo della stipulazione. Per questa ragione il II° comma dell'art. 1872 cod.civ. fa salva l'adozione del formalismo proprio della donazione o del testamento. In altri termini, qualora la rendita sia stata stipulata in difetto di un corrispettivo (vale a dire senza che all'obbligazione di corrispondere prestazioni periodiche si contrapponga la cessione di un immobile ovvero di un capitale) occorrerà l'atto pubblico e la presenza di due testimoni, vale a dire la più rigorosa disciplina propria della donazione (art.782 cod.civ. ). Quando invece la costituzione della rendita intervenga in un  testamento seguirà l'applicazione delle regole formali proprie di questo peculiare veicolo di volontà.

Quando la rendita viene costituita a fronte della cessione di un immobile sarà anche necessario procedere alla formalità pubblicitaria della trascrizione, la quale presuppone che l'accordo risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata o la cui sottoscrizione sia stata giudizialmente accertata (art.2657 cod.civ. ).

Note

nota1

Lanzio e Maiorca, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.1611; Lener, voce Vitalizio, in N.sso Dig.it., vol.XX, 1975, p.1023. Quest'ultimo A. osserva che nell'ipotesi in cui il bene trasferito fosse un capitale anziché un bene immobile, si sarebbe di fronte ad un caso di contratto a forma scritta non soggetto a pubblicità.
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Bibliografia

  • LANZIO MAIORCA, Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, IV, 1999
  • LENER, Vitalizio, NDI

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