Nozione e causa della rendita vitalizia



Con il contratto di rendita vitalizia una parte trasferisce all'altra un mobile, un immobile o cede un capitale verso il corrispettivo del diritto di esigere una prestazione periodica consistente in una somma di denaro o altre cose fungibili per tutta la durata della vita dell'avente diritto.

La prestazione a carico del vitaliziato può dunque consistere nella cessione di un bene mobile, di un immobile, di un capitale nota1. Dubbi esistono sulla applicabilità, ai fini tributari, della regola del c.d. "prezzo/valore" quando il contratto preveda la cessione di un immobile (cfr., in senso negativo, CTR Milano Sez. Staccata di Brescia, Sez. LXVII, sent. n. 99/2017).

L'oggetto della prestazione posta a carico del vitaliziante consiste invece nell'erogazione di denaro o altre cose fungibili. Il correlativo diritto di credito del vitaliziato è espressamente qualificato dal III comma dell'art. 820 cod.civ. come frutto civile. E' dubbio se questa espressa disposizione abbia quale effetto quello di far considerare come frutti civili anche i frutti naturali del fondo che dovessero essere corrisposti al vitaliziato (dal momento che la prestazione a carico del vitaliziante può avere ad oggetto anche cose fungibili) nota2 .

L'art. 1872 cod.civ. prevede al I comma la costituzione a titolo oneroso, al II comma la costituzione a titolo gratuito o meglio liberale, espressamente annoverando le fonti del testamento e della donazione. In queste ipotesi si osservano le norme stabilite dalla legge in materia. E' evidente una certa analogia tra il modo di disporre della norma in esame rispetto a quello di cui all'art. 1861 cod.civ., relativo alla rendita perpetua.

La rendita vitalizia differisce tuttavia sostanzialmente da quella perpetua: in quest'ultima le prestazioni periodiche non hanno un termine, salvo il diritto di riscatto. Si tratta, nella sua configurazione tipica ed onerosa, di un contratto sinallagmatico connotato da commutatività. Nella prima invece la durata è commisurata a quella della vita del vitaliziato. Poiché si tratta di un dato non conoscibile a priori, la causa del contratto assume una fondamentale qualificazione aleatoria nota3. Non è dato di sapere se l'obbligato ha fatto o meno un buon affare: se il vitaliziato avrà vita lunga, la risposta potrebbe essere negativa, al contrario qualora costui venga meno poco tempo dopo aver concluso il contratto.

Lo schema della rendita vitalizia viene utilizzato con una certa frequenza in tema di contratto di assicurazione quando al termine di un determinato periodo durante il quale l'assicurato corrisponde a rate un certo capitale, la compagnia eroga periodicamente, per tutta la durata residua della vita dell'assicurato, somme di denaro.

Le dispute circa la natura giuridica della figura in esame, sostanzialmente analoghe a quelle riferibili a proposito della rendita perpetua, si stemperano in considerazione della natura aleatoria della rendita vitalizia.

Secondo l'opinione prevalente nota4, la rendita vitalizia darebbe vita ad un contratto tipico, il cui schema funzionale viene esteso (II comma art. 1872 cod.civ. ) anche ad atti di liberalità quali la donazione ed il testamento.

Si è replicato che le norme in materia di rendita vitalizia regolano più che altro un rapporto qualificato da una disciplina specifica nota5. La costituzione della rendita potrebbe invece scaturire da una serie varia di contratti tipici o atipici, qualificati dall'efficacia traslativa (la cessione di un immobile o di un capitale) cui si contrappone l'insorgenza dell'obbligazione periodica afferente alla rendita. Queste riflessioni si devono comunque innestare sulla aleatorietà della rendita vitalizia, ciò che assume una valenza autonoma nel caso di costituzione a titolo oneroso (non ovviamente nell'ipotesi in cui sia la conseguenza di un atto di liberalità, dovendosi in questo caso riferire unicamente dell'incerta quantificazione del depauperamento e dell'arricchimento, ciò che non va confuso con il concetto di aleatorietà).

Anche per la rendita vitalizia si potrà configurare una figura tipica di rendita, ogniqualvolta la fattispecie risulta conforme al modello previsto dal codice civile. Si farà questione di contratto misto o collegato quando si abbia la combinazione di più elementi causali (si pensi alla possibilità di una sostanziale disparità economica delle due controprestazioni: negotium mixtum cum donatione, Cass. Civ. Sez. II, 8357/98 ). Infine si avranno rendite atipiche quando lo schema delle attribuzioni non può dirsi contemplato da nessuna norma di legge nota6.

Torniamo alla natura aleatoria della rendita costituita a titolo oneroso.

Questo aspetto ne informa in modo decisivo l'elemento causale. Cosa dire delle ipotesi in cui difetta in concreto l'incertezza circa la durata della vita del vitaliziato? Si può far riferimento al caso del malato terminale, cui rimangano con certezza pochi giorni di vita che stipuli un contratto di rendita vitalizia in esito al quale ceda la proprietà di un immobile.

Il problema può essere risolto considerando l'essenza stessa dell'elemento causale in via generale. Se il sindacato circa l'esistenza della causa si articola nella valutazione della corrispondenza e della conformità in concreto della causa (causa in concreto) rispetto allo schema legalmente previsto per il contratto in via astratta (causa in astratto), allora si può dire che, nell'ipotesi in esame questa corrispondenza non è verificata.

Lo schema in astratto prevede che abbia luogo uno scambio consistente nella cessione di un immobile o di un capitale verso il corrispettivo di una rendita che duri per tutta la durata della vita del vitaliziato. La durata della vita è concepita quale elemento non ponderabile a priori se non in forza del calcolo probabilistico fondato sulla durata media della vita umana nonché dell'età del vitaliziato al tempo della conclusione del contratto. Questo aspetto di incertezza vale a sostanziare il concetto stesso di aleatorietà intesa come quello speciale rischio, ulteriore alla normale alea insita in ogni contratto (anche in quelli commutativi) nota7. In altri termini l'aleatorietà così concepita vale a permeare l'intera struttura causale e contenutistica del contratto in esame, ciò che non può non avere conseguenza nell'ipotesi in cui il riferito equilibrio venga stravoltonota8.

La giurisprudenza ha sostanzialmente accolto un ragionamento di questo tipo, sanzionando con la nullità accordi in cui faccia difetto in concreto quello speciale equilibrio che vale a connotare il contratto in esame (Cass. Civ., Sez.II, 14796/09 ; Cass. Civ. Sez. II 117/99 ). Questo aspetto sarà specificamente trattato, con particolare riferimento al modo di disporre dell'art.1876 cod.civ. .

Quanto riferito ovviamente vale per la rendita costituita a titolo oneroso: diversamente dovrebbe concludersi quando risultasse che la rendita costituisce negotium mixtum cum donatione o addirittura liberalità diretta (donazione, al più modale)nota9.

Note

nota1

Si ritiene (v. Marini, La rendita perpetua e la rendita vitalizia, in Trattato di dir. priv., dir. da Rescigno, vol. XIII, Torino, 1985, p.34) che, oltre al trasferimento della proprietà, sia idoneo anche il trasferimento di un diritto reale limitato o il trasferimento del diritto patrimoniale d'autore. Qualora il vitaliziato ceda un diritto personale di godimento si avrà, invece, un contratto atipico.
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nota2

Cfr. Calò, Contratto di mantenimento e proprietà temporanea, in Foro It., I, 1989, c.1167.
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nota3

Il carattere aleatorio della rendita sostenuto dalla maggior parte della dottrina è però contestato da alcuni Autori (Lener, voce Vitalizio, in N.sso Digesto it., vol.XX, 1975, p.1025; Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.342; Dattilo, voce Rendita, in Enc. del dir., vol.XXXIX, 1988, p.877) sulla base della considerazione che il contratto di rendita è qualificato dalla Relazione al Re come un contratto "essenzialmente" e non necessariamente aleatorio, per cui, in presenza di un accordo che le parti ritengono conforme ai loro interessi, volto ad escludere l'alea del contratto, si sarebbe in presenza pur sempre di un contratto di rendita valido ed efficace. In realtà sembra più corretto qualificare le ipotesi di contratti di rendita privi di aleatorietà come fattispecie atipiche, salvo che non risulti la natura gratuita dell'atto, nel qual caso si potrà ravvisare una donazione o, tutt'al più, un negotium mixtum cum donatione (Marini, cit., p.44).
nota4

nota4

Torrente, Rendita perpetua-Rendita vitalizia, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1966, p.80; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.V, Milano, 1972, p.210.
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nota5

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.821; Andreoli, La rendita vitalizia, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1958, p.141 e Lener, cit., p.1018.
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nota6

Franceschetti-De Cosmo, I singoli contratti, Napoli, 1998, p.537.
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nota7

Cfr. Scalfi, voce Alea, in Dig. Disc. privat., vol.I, p.254.
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nota8

Conformi Torrente, cit., p.86 e Andreoli, cit., p.11.
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nota9

Così anche Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.1164.
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Bibliografia

  • ANDREOLI, La rendita vitalizia, Torino, Tratt. Vassalli, VIII, 1958
  • CALO', Contratto di mantenimento e proprietà temporanea, Foro it., I, 1989
  • DATTILO, Rendita (dir.priv.), Enc.dir., XXXIX, 1988
  • FRANCESCHETTI-DE COSMO, I singoli contratti, Napoli, 1998
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • LENER, Vitalizio, NDI
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MARINI, La rendita perpetua e la rendita vitalizia, Torino, Trattato dir.priv.dir. da Rescigno, XIII, 1985
  • MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972
  • SCALFI, Alea, Dig. disc. giuridiche
  • TORRENTE, Rendita perpetua rendita vitalizia, Bologna Roma, Comm.cod.civ.Scialoja Branca, 1966

Prassi collegate

  • Studio n. 133-2015/T, Analisi ed interpretazione evolutiva della regola “prezzo-valore”: dalla forma alla “sostanza”

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