Codice Civile art. 1463


SEZIONE II Dell'impossibilità sopravvenuta (IMPOSSIBILITA' TOTALE)
1. Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell' indebito.

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