Tribunale di Roma, 21 febbraio 2011. Negozio fiduciario, mancato esercizio dei diritti scaturenti dalla posizione del fiduciante e prescrizione.

L'interposizione reale di persona è quell'istituto mediante il quale una persona acquista effettivamente i diritti derivatile dalla stipula di un contratto, ma che è tenuta a ritrasferire ad una terza persona. L'interposizione predetta, dunque, a differenza di quella fittizia che rientra nel fenomeno simulatorio, non tocca gli effetti del contratto che si producono regolarmente in capo alla persona interposta. Il decorso di un periodo di tempo superiore a dieci anni senza che il fiduciante abbia richiesto la restituzione del bene, il trasferimento dello stesso a sè o ad un terzo determina la prescrizione dei diritti scaturenti dall'accordo fiduciario in base al quale il fiduciario era stato investito del diritto di proprietà di detto bene con l'intesa che esso sarebbe stato destinato conformemente alle determinazioni del fiduciante stesso.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'ipotesi sottoposta alla Corte di merito romana era costituita da una fattispecie di fiducia statica (acquisto diretto in capo al fiduciario di un bene per l'innanzi di proprietà di terzi) in cui il pactum fiduciae consisteva nell'accordo in forza del quale il fiduciante avrebbe potuto indicare al fiduciario la destinazione del bene. Il mancato esercizio di tale diritto per il tempo previsto dalla legge quale termine ordinario decennale non può che condurre all'estinzione dello stesso. La situazione infatti è riconducibile a quella scaturente da un rapporto obbligatorio e non già da una situazione di titolarità di un diritto reale, quest'ultimo in effetti posto in capo al fiduciario.

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