Negozio fiduciario. Inadempimento dell'obbligazione restitutoria. Dies a quo del termine prescrizionale. (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 32267 del 16 novembre 2022)

Il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive con il decorso dell'ordinario termine decennale, che decorre, in difetto di una diversa previsione nel "pactum fiduciae", dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene, atteso che il termine di prescrizione, ex art. 2935 cod.civ., non può partire dalla manifestazione di volontà, ma dal suo inadempimento, e che nel negozio fiduciario, in assenza di diversa determinazione temporale, sussiste, prima della richiesta del fiduciante, un mero obbligo al ritrasferimento, a richiesta del predetto, e non un'obbligazione inadempiuta, sicché l'eventuale ritardo con cui il fiduciante chieda la restituzione del bene non può indurre a ritenere che egli abbia rinunciato per "facta concludentia" al diritto al ritrasferimento del bene in suo favore.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. mette a fuoco il tema della decorrenza del termine prescrizionale decennale afferente all'obbligazione restitutoria che fa capo al fiduciario. Nel caso di specie il fiduciante aveva domandato al fiduciario il trasferimento del bene intestatogli conformemente al pactum fiduciae. Ebbene: dal rifiuto di quest'ultimo di adempiere si può dire decorrente il termine prescrizionale decennale e non già dal giorno del perfezionamento del negozio fiduciario.
Nel senso che il fiduciante possa far valere la responsabilità del fiduciario che abbia alienato il bene trasferitogli ad un terzo senza autorizzazione entro dieci anni decorrenti dal giorno del perfezionamento del riferito atto di alienazione, senza che rilevi la condizione di eventuale ignoranza del fiduciante si veda Cass. Civ. Sez. I, 17334/2008.

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