Cass. Civ., sez. I, n. 17334/2008. Intestazione fiduciaria, vendita non autorizzata del bene ad un terzo e decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

La vendita a terzi del bene intestato fiduciariamente costituisce violazione dell'obbligazione fiduciaria, idonea a pregiudicare le ragioni del fiduciante, e come tale è fonte di responsabilità contrattuale, la quale dev'essere fatta valere nel termine di dieci anni dalla vendita, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che il fiduciante non ne abbia avuto conoscenza, trattandosi di un impedimento di mero fatto, che non incide sulla possibilità di giuridica di esercitare il diritto al risarcimento, e quindi non esclude il decorso del termine di prescrizione.

Commento

La pronunzia si colloca nel segno del principio in forza del quale non valgono gli impedimenti di mero fatto a precludere la decorrenza del termine prescrizionale, che inesorabilmente si produce in esito al compimento dell'atto generatore del diritto che è soggetto all'efficacia estintiva dell'istituto (nella specie il diritto al risarcimento del danno scaturente dalla violazione dell'obbligazione contrattuale intervenuta in conseguenza della vendita non autorizzata da parte del fiduciario del bene affidatogli).

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