Limiti al prinicipio generale della riducibilità delle disposizioni lesive della legittima

Nella sua formulazione originaria la normativa che prevede la protezione dei diritti dei riservatari era assoluta. Il rigore della stessa si declina in due distinte accezioni. Essa infatti implica da un lato un limite alla volontà dell'ereditando. Lo stesso non può liberamente disporre di (tutto) il suo patrimonio quando vengano alla successione uno o più soggetti tra quelli previsti nelle categorie di riservatari. Precisando meglio, non è che venga meno la libertà di disporre, ma l'esercizio della stessa rinviene un limite nell'eventuale reazione del legittimario leso o pretermesso che avesse ad impugnare, per l'appunto mediante l'azione di riduzione, l'atto che ha determinato il pregiudizio del proprio diritto alla porzione legittima.
D'altro lato la disciplina in parola implica una dimensione limitativa che viene addirittura a incidere sui diritti dei terzi. L'azione di riduzione infatti giunge fino al punto da pregiudicare i diritti acquisiti, ancorchè a titolo oneroso, dai terzi. Si trattasse di un mutuo concesso sull'appartamento già oggetto di donazione, venisse in esame la posizione di chi ha acquistato un terreno da colui che precedente l'aveva ricevuto a titolo grazioso dal padre, se i diritti di legittima erano stati lesi i diritti rispettivamente della banca mutuante e dell'avente causa dal donatario ben potevano essere travolti, anche a distanza di molto tempo rispetto a quando venne posto in essere l'atto di liberalità.

L'assolutezza del pregiudizio di queste situazioni è sembrato di recente eccessivo. Ciò soprattutto in riferimento alle difficoltà di circolazione dei diritti già acquisiti in forza di atti che, come s'è detto, ben avrebbero potuto essere contestati anche in esito al decorso di un notevole lasso temporale.
In considerazione di queste esigenze il legislatore ha cercato in un primo tempo di porre rimedio mettendo a punto istituti che ben possono essere considerati tanto complicati ed astrusi, quanto concretamente inefficienti.
Vengono in esame al riguardo gli istituti dell'opposizione alla donazione destinato a venir meno in esito all'entrata in vigore della legge 2 dicembre 2025 n. 182 nonchè la disciplina dei patti di famiglia di cui agli artt. 768 bis e ss. cod.civ.

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